REGOLAMENTO DEL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE 

(approvato con D.C.D. n. 4 del 1/2/2002 e s.m.i.; ultima modifica: D.C.D. N. 46 del 30 /10/2009)

 

 

TITOLO I – NORME GENERALI

 

 

Art. 1 – Finalità

 

1.    Il presente regolamento disciplina le modalità per le operazioni di prelievo selettivo della specie cinghiale (Sus scrofa) effettuate tramite abbattimento o cattura – d’ora in poi denominate operazioni – ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. del 03/02/1990 e dell’art. 11, comma 4, della L n. 394/1991, necessarie per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco e al fine di salvaguardare le attività agricole, sulla base di criteri di coerenza scientifica e nel rispetto delle esigenze di tutela e di fruizione turistica.

 

2.    Le attività di prelievo selettivo del cinghiale svolte nel rispetto del presente Regolamento costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.

 

 

Art. 2 – Piano di gestione

 

1.    Le operazioni si svolgono nell’ambito di un piano pluriennale di gestione della specie cinghiale approvato dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell’Ambiente.

 

2.    Il piano definisce, in particolare, gli obiettivi gestionali, le tecniche di monitoraggio e le aree di intervento le quali devono interessare prioritariamente la zona C del Piano per il Parco e le aree maggiormente critiche in relazione agli squilibri ecologici e ai danni alle colture; sono comunque escluse dagli interventi di prelievo selettivo le zone A del Piano per il Parco. 

 

3.    Il piano può articolarsi in programmi annuali o essere da essi integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.

 

4.    Il Responsabile delle operazioni - d’ora in poi denominato Responsabile - è il Responsabile tecnico-scientifico del piano di gestione incaricato dal Parco o, comunque, nominato dal Direttore; il Responsabile predispone il piano e i programmi e può avvalersi, per la loro attuazione, di un apposito Gruppo di lavoro composto da esperti.

 

 
 

 

 

Art. 3 – Operatori di selezione

 

1.    Le operazioni sono effettuate dagli iscritti all’Albo degli operatori di selezione del cinghiale istituito dal Parco con delibera del Consiglio direttivo n.43 del 1 aprile 1996 - d’ora in poi denominati operatori di selezione - che siano stati autorizzati ai sensi degli artt. 11 e 18 del presente Regolamento.

 

2.    Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni nel territorio del Parco nel rispetto del presente Regolamento.

 

3.    Il Parco organizza attività di aggiornamento o verifica atte anche a verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità necessari all’iscrizione all’Albo.

 

 

Art. 4 – Sorveglianza

 

1.    La sorveglianza viene assicurata dal personale del Coordinamento territoriale per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato, d'ora in poi denominato CTA.

 

2.    Le operazioni devono svolgersi in maniera tale da permettere un’effettiva attività di sorveglianza.

 

 

Art. 5 – Criteri di selezione e modalità del prelievo

 

1.    Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nel piano di gestione e nei programmi annuali e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

 

 

Art. 6 – Disposizioni e interventi speciali e urgenti

 

1.    Per particolari esigenze gestionali o scientifiche o sanitarie o di sicurezza il Direttore, con il parere del Responsabile o dell'Autorità competente e in accordo con il CTA, può in via provvisoria autorizzare interventi speciali e urgenti:

a.    In aree diverse da quelle definite nel piano di gestione di cui all’art. 2;

b.    in deroga al calendario di cui all’art. 13, comma 8;

c.    in periodi diversi da quelli previsti dall’art. 13, comma 9;

d.    con criteri di selezione diversi da quelli previsti nel Piano di gestione o nei programmi annuali;

e.    con criteri diversi da quelli previsti dall’art. 13, comma 6;

f.     di abbattimento selettivo per cerca.

 

2.    Il Direttore può altresì emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione del Piano di gestione in coerenza con il presente Regolamento e a garantirne la compatibilità con le finalità del Parco, con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale e alle attività didattiche e turistico-ricreative.

 

3.    Per esigenze di particolare urgenza e gravità il CTA, sentito il Direttore, può disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento e darne immediata comunicazione al Parco e al Responsabile.

 

4.    La realizzazione e l’esito di ogni intervento speciale o urgente dovranno comunque essere comunicati nel corso della prima seduta utile della Giunta esecutiva.

 

 

Art. 7 – Elenco speciale

 

1.     Sulla base dei meriti conseguiti nel corso delle operazioni, in particolare per quanto riguarda l’efficienza, la partecipazione e il comportamento, gli operatori di selezione possono essere iscritti in un elenco speciale. Possono altresì chiedere di essere iscritti nell’elenco speciale gli operatori di selezione che dimostrino specifiche competenze acquisite attraverso specifici corsi di formazione organizzati dal Parco o da altri enti pubblici o da altri soggetti specificatamente qualificati e all’uopo individuati dal Parco.

 

2.     L’elenco speciale è proposto dal Responsabile, sulla base di criteri concordati con il Parco, e approvato dal Direttore.

 

3.     Gli operatori di selezione iscritti nell’elenco speciale sono prioritariamente impiegati negli interventi di cui all’articolo precedente, nelle attività volte alla formazione anche in qualità di tutori, nelle attività di scambio di cui all'art. 11, comma 4, nonché nelle altre eventuali iniziative di supporto alla gestione della fauna del Parco.

 

4.     Qualora vengano meno le condizioni per l’iscrizione all’elenco speciale il Parco può provvedere alla cancellazione su proposta del Responsabile.

 

 

Art. 8 – Trattamento, destinazione e commercializzazione dei capi oggetto di prelievo

 

1.    I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d’indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dal Responsabile e attuate dal Gruppo di lavoro.

 

2.    Lo stoccaggio dei campioni biologici che sono oggetto di studio avviene nei congelatori predisposti nei Comandi Stazione del CTA, che ne attesta la regolare provenienza. Tali campioni devono successivamente essere inoltrati, a cura del Responsabile, agli Istituti di ricerca e diagnosi competenti individuati dal Parco.

 

3.    Salvo quanto previsto dal comma 5, lettera a, gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi catturati nonché di quelli abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio.

 

4.    Per i capi abbattuti gli operatori di selezione sono tenuti a:

a.    apporre tra il tendine di Achille e l’arto posteriore la fascetta numerata inamovibile;

b.    presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell’abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dal competente Servizio Veterinario e l’autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate, qualora previsti dalle norme vigenti o richiesti dal Parco.

 

5.    Il trasferimento, secondo le vigenti norme, dei capi abbattuti o catturati deve essere accompagnato dal certificato di regolare abbattimento o cattura rilasciato dal personale del CFS o dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro.

 

6.    Il Parco può:

a.    stipulare convenzioni per la commercializzazione dei capi sia abbattuti che catturati. In tal caso agli operatori di selezione deve essere garantita un’equa partecipazione agli introiti;

b.    predisporre, promuovere o approvare programmi per la commercializzazione dei capi abbattuti e catturati;

c.    prevedere, da parte degli operatori di selezione, il pagamento al Parco di una quota parte commisurata alla quantità dei capi abbattuti o catturati, compatibilmente con la sostenibilità economica dei programmai di cui al precedente punto;

d.    favorire la formazione nel proprio territorio di strutture che abbiano come scopo la raccolta e la commercializzazione degli animali abbattuti o catturati ai sensi del presente regolamento.

 

Art. 9 – Norme comportamentali generali

 

1.   Gli operatori di selezione devono:

a.    rispettare scrupolosamente il presente Regolamento e altre eventuali disposizioni del Parco;

b.    collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all’attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l’efficienza delle operazioni;

c.    informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;

d.    osservare un comportamento non lesivo dell’immagine del Parco;

e.    partecipare alle attività di aggiornamento o verifica di cui all’art. 3, comma 3.

 

 

 

 

TITOLO II – ABBATTIMENTO SELETTIVO

 

 

Art. 10 – Iscrizione all'Albo degli operatori di selezione di selezione del cinghiale - sezione abbattimenti.

 

1.    Ottengono, su richiesta, l'iscrizione all’Albo degli operatori di selezione del cinghiale – sezione abbattimenti coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all'abbattimento selettivo.

 

2.    Per conseguire l’abilitazione all’abbattimento selettivo è necessario frequentare l’apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.

 

3.    Il corso si articola in:

a.    prova pratica e teorica di preselezione;

b.    addestramento teorico-pratico;

c.    esame di profitto teorico e pratico;

d.    tirocinio.

 

4.    L’abilitazione viene conferita dal Direttore sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.

 

 

Art. 11 – Soggetti autorizzati

 

1.    Sono automaticamente autorizzati all'abbattimento selettivo gli iscritti all'Albo di cui al comma 1 del precedente articolo nonché i tiratori scelti del CFS abilitati ai sensi della normativa vigente.

 

2.    Possono essere autorizzati dalla Giunta esecutiva, per le sole funzioni di tutoraggio e comunque solo nei casi in cui tali funzioni non possono essere svolte dagli operatori di selezione, soggetti di comprovata esperienza scelti su una rosa proposta dal Responsabile.

 

3.    I soggetti autorizzati devono comunque essere in regola con l’uso delle armi ai sensi delle vigenti norme nonché dotati da assicurazione per la copertura di eventuali danni prodotti a se stessi o a terzi nell’ambito delle attività di abbattimento svolte ai sensi del presente Regolamento.

 

4.    Per motivi di scambio di esperienze nell’ambito di accordi programmatici con altre aree protette in Italia o all’estero la Giunta esecutiva, sentiti il Responsabile e il CTA, può autorizzare, nel rispetto del calendario di cui all'art. 13, comma 8, e delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati e non siano in numero superiore a due per ciascun operatore.

 

5.    Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all’attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica, di formazione o di informazione sulle attività del Parco.

 

 

Art. 12 – Organizzazione degli operatori di selezione

 

1.    Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco viene diviso in settori ciascuno dei quali comprende il territorio di uno o più Comuni, o parti di essi, secondo quanto indicato nel piano di gestione; per esigenze gestionali i settori possono essere modificati dal Direttore, su proposta del Responsabile.

 

2.    Gli operatori di selezione si organizzano autonomamente in gruppi. Ciascun gruppo:

a.        comprende gli operatori di selezione residenti nel territorio di uno o più Comuni del Parco, salvo quanto previsto dal comma  5 del presente articolo;

b.        opera all’interno del settore assegnato dal Responsabile;

c.        designa un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Parco e al CTA;

 

3.    Il rappresentante di cui al precedente comma 2, lettera c, ha il compito, in particolare:

  1. di coordinare la partecipazione alle operazioni da parte degli operatori del proprio gruppo;
  2. di informare tempestivamente gli operatori di selezione del proprio gruppo circa il calendario delle operazioni e le altre comunicazioni del Parco, del CTA e del Responsabile;
  3. di comunicare preventivamente al CTA, e comunque entro le ore 14:00 di ciascuna giornata, i nominativi dei partecipanti alle operazioni.

 

4.    Gli operatori di selezione non residenti nei Comuni del Parco si ripartiscono equamente tra i vari gruppi, con priorità per quelli delle Province in cui hanno la residenza o il domicilio.

 

5.    Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del rappresentante di quest'ultimo e del Responsabile e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile purché permanga in tale gruppo per un periodo non inferiore a 6 mesi.

 

6.    Per esigenze gestionali, o in caso di problemi organizzativi nei gruppi, il Responsabile può disporre diversamente da quanto previsto nel presente articolo, comunicandolo preventivamente al Parco; in particolare, può intervenire nella designazione dei rappresentanti e nella ripartizione degli operatori nei diversi gruppi e può scegliere i partecipanti alle operazioni e il relativo settore tenendo conto prioritariamente dei criteri di efficienza e di partecipazione, sulla base anche dell’elenco speciale di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

 

 

Art. 13 – Modalità e tecniche dell’abbattimento selettivo

 

1.    Gli abbattimenti sono effettuati per aspetto oppure, qualora previsto nell’ambito degli interventi speciali e urgenti di cui all’art. 6, per cerca e comunque soltanto con carabina ad anima rigata e ottica di puntamento.

 

2.    Gli abbattimenti per aspetto sono effettuati da siti di appostamento scelti dagli operatori di selezione prima dell’inizio delle operazioni o alla loro apertura, in accordo con il personale del CTA.

 

3.     I siti di appostamento sono proposti dagli operatori di selezione e identificati dal CTA, compatibilmente con eventuali esigenze di sicurezza, nonché con le indicazioni del Responsabile e le disposizioni del Parco. Nel corso dell’operazione, al fine di aumentare l’efficacia degli interventi, l’operatore di selezione, in accordo con il personale del CTA, può trasferirsi in un altro sito dello stesso settore o, per esigenze tecniche indicate dal Responsabile in accordo con il CTA,  in un sito non compreso tra quelli preventivamente identificati.

 

4.    Nel caso in cui il piano di gestione o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario.

 

5.    È consentita la realizzazione di siti di pastura, nel rispetto dei seguenti criteri:

a.    possono essere utilizzati esclusivamente alimenti di origine vegetale non trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati;

b.    non è in ogni caso consentito pasturare con mangimi o con alimenti di origine animale o, comunque, contenenti componenti di origine animale;

c.    i siti di pastura e il relativo periodo di attivazione devono essere preventivamente comunicati al CTA, che può interromperne l’attivazione in relazione alle indicazioni del Parco o del Responsabile o per motivi di sorveglianza o sicurezza;

d.    i siti di pastura non devono arrecare, anche indirettamente, danni a terzi e, comunque, è vietato pasturare nei terreni i cui proprietari abbiano motivatamente espresso il loro dissenso.

 

6.    Per ogni giornata di prelievo, all’interno di ciascun settore possono essere attivati fino a 7 siti.

 

7.    In ciascun sito di appostamento:

  1. le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, può essere accompagnato sul sito, previa comunicazione al personale del CTA, da un altro operatore di selezione disarmato;
  2. ogni operatore può muoversi all’interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita dal CTA.

 

8.    Le operazioni sono effettuate in conformità a un calendario almeno mensile predisposto dal CTA su indicazione del Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione, stabilisce il periodo, i giorni, gli orari nonché i settori e gli eventuali luoghi di appuntamento per ciascun gruppo.

 

9.    E’ in ogni caso fatto divieto di svolgere attività di abbattimento selettivo nei seguenti periodi:

a.    nei giorni festivi e prefestivi;

b.    dal 23 dicembre al 6 gennaio;

c.    dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua;

d.    dal 25 aprile al 1 maggio;

e.    dal 15 luglio al 31 agosto.

 

10. In ciascun settore le operazioni sono dirette da un componente del Gruppo di lavoro ovvero, qualora non disponibile, dal personale del CTA.

 

11. Il Direttore, sentito il Responsabile può:

a.    affidare a uno o più operatori di selezione singole zone con più siti di prelievo. In tali zone gli operatori di selezione si impegnano a raggiungere specifici obiettivi gestionali prefissati nonché a sviluppare altre attività di supporto alla gestione faunistica stabilite dal Parco;

b.    autorizzare o favorire il recupero degli eventuali cinghiali feriti, mediante l’utilizzo di cani da traccia e conduttori specificatamente formati.

 

Art. 14 – Norme di sicurezza

 

1. La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.

 

2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a.    l’animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;

b.    nell’eventualità che l’animale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

 

3. In particolare è vietato tirare:

a.  in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d’acqua, pareti rocciose;

b.  in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;

c.   in condizioni di scarsa luminosità nell’ottica;

d.  a braccio libero;

e.  più di due colpi in rapida sequenza;

 

4. All’orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l’operatore scarica la carabina nel sito di appostamento.

 

 

Art. 15 – Norme comportamentali specifiche

 

1.    Gli operatori di selezione devono:

a.    comunicare al direttore delle operazioni e al personale del CTA addetto alla sorveglianza delle operazioni stesse il sito di prelievo scelto;

b.    essere riconoscibili, durante le operazioni tramite apposita targhetta con foto e timbro del Parco nonché con altre modalità, quali giubbetto ad alta visibilità e cartelli informativi, eventualmente indicate dal Parco;

c.    transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito; fatte salve le manovre strettamente necessarie al recupero degli animali abbattuti e, previo parere del Parco, per esigenze gestionali;

d.    rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;

e.    segnalare e motivare al personale del CTA e al rappresentate del gruppo degli operatori, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni e, ove possibile, provvedere a farsi sostituire da operatori dello stesso gruppo;

f.     garantire la partecipazione almeno ad una giornata di prelievo per ogni bimestre in cui si svolgono le operazioni, salvo giustificati motivi;

g.    compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro;

h.    provvedere al recupero, per quanto possibile, degli eventuali cinghiali feriti.

 

 

 

TITOLO III – CATTURA

 

 

Art. 16 – Iscrizione all'Albo degli operatori di selezione di selezione del cinghiale - sezione catture

 

1.   Ottengono su richiesta l'iscrizione all'Albo degli operatori di selezione del cinghiale - sezione catture coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alle catture.

 

2.   Per conseguire l’abilitazione alle catture è necessario frequentare l’apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.

 

3.   L’abilitazione viene conferita dal Direttore sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.

 

 

Art. 17 – Unità di cattura

 

1.   Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini del presente regolamento, unità di cattura.

 

2.   L’unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, di norma dotata di schermatura parziale o totale.

 

3.   Le unità di cattura sono di regola realizzate dal gestore secondo le modalità e i modelli prescritti dal Parco su indicazione del Responsabile.

 

4.   Le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico da parte del Responsabile che dovrà inviare al Parco un certificato di idoneità.

 

5.   Ogni unità di cattura certificata è registrata in apposito elenco e contrassegnata mediante l’affissione di una targa del Parco contenente un numero di identificazione.

 

 

Art. 18 – Soggetti autorizzati

 

1.    Possono detenere una o più unità di cattura, secondo le modalità stabilite dal Parco, le Comunanze agrarie o altri soggetti che siano proprietari o conduttori di fondi ricompresi nei confini del Parco o che siano da essi autorizzati.

 

2.    Pervenuta la richiesta il Parco procede, tramite il Responsabile e il CTA, alla verifica sul campo di tutte le condizioni ritenute necessarie per una corretta collocazione e gestione delle unità di cattura.

 

3.    In caso di verifica positiva il Direttore rilascia l’autorizzazione alla detenzione delle unità di cattura.

 

4.    La gestione delle unità di cattura è affidata ad operatori di selezione iscritti all’Albo di cui all’art. 16 e indicati dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 19 –Modalità di gestione

 

1.    Il gestore opera in conformità a un calendario predisposto dal CTA sentito il Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione e definito per un periodo almeno trimestrale, stabilisce le unità di cattura da attivare e i periodi di cattura.

 

2.    Le operazioni di cattura sono effettuate con il coordinamento di un esperto del Gruppo di lavoro e, di norma, in  presenza degli agenti del CFS.

 

3.    Alla gestione delle unità di cattura possono collaborare i gestori delle Case del Parco se richiesti o altro personale autorizzato dal Parco.

 

4.    In caso di cattura di uno o più individui di cinghiale il gestore avvisa tempestivamente il Gruppo di lavoro o il Comando Stazione del CTA competente per territorio. Si dovrà, ove possibile, provvedere alla documentazione fotografica.

 

5.    Sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 5, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, gli esemplari di cinghiale catturati devono essere prioritariamente trasferiti vivi; qualora, per motivi tecnici o normativi, non sia possibile procedere al trasferimento degli animali vivi, i cinghiali catturati possono essere liberati o abbattuti in loco secondo le indicazioni degli zoologi del Gruppo di lavoro e in accordo con il CTA.

 

6.    Il trasferimento di esemplari vivi, ai sensi delle vigenti norme, deve garantire la rintracciabilità degli animali e può avvenire, previa comunicazione al Parco e al CTA, esclusivamente presso idonee strutture di stabulazione temporanea, allevamenti autorizzati per il cinghiale, mattatoi autorizzati alla macellazione di fauna selvatica nonché altre destinazioni autorizzate dal Parco. È in ogni caso vietato utilizzare i capi catturati, nel territorio italiano, per finalità di introduzione, reintroduzione o ripopolamento.

 

7.    L’abbattimento in loco dei cinghiali catturati è effettuato dal gestore mediante arma da fuoco, qualora in regola con le norme sull’uso dell’arma, o mediante altri metodi consentiti dalle vigenti norme. Qualora il gestore sia impossibilitato a procedere in tal senso, può richiedere l’intervento mediante arma da fuoco da parte di un altro operatore di selezione iscritto Albo di cui all’art. 16, qualora in regola con l’arma, o di cui all’art. 10; in entrambi i casi deve essere preventivamente comunicato il nominativo al CTA.

 

8.    In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghiale il gestore avvisa tempestivamente il Gruppo di lavoro e il CTA o, nel caso in cui questi non siano reperibili, gli altri soggetti di cui al comma 3. Ove possibile si provvederà alla documentazione fotografica. Dovrà comunque essere assicurata la liberazione nei tempi più rapidi possibili.

 

9.    In caso di cattura di cani vaganti ritenuti pericolosi il gestore, oltre ai soggetti di cui al punto precedente, avvisa il Servizio Veterinario territorialmente competente.

 

10. In caso di cattura di animali domestici il gestore procede direttamente alla loro liberazione.

 

11. Nel caso in cui un animale selvatico catturato venga rinvenuto morto il gestore provvede a segnalarlo al CTA e al Gruppo di lavoro che forniranno le opportune indicazioni.

 

 

Art. 20 – Norme comportamentali specifiche

 

1.   Il gestore è responsabile del funzionamento, della manutenzione e dell’integrità delle unità di cattura registrate per la cui gestione è stato autorizzato.  

 

2.   Il gestore deve:

a.   provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura;

b.   predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità prescritte dal Responsabile;

c.   individuare gli operatori di selezione che devono provvedere all’abbattimento dei capi catturati;

d.   ispezionare quotidianamente l’unità di cattura attivata, almeno una volta al mattino entro due ore dopo l’alba e una volta nel pomeriggio nelle due ore prima del tramonto;

e.   tenere e aggiornare il registro dell’unità di cattura consegnato dal Gruppo di lavoro al momento dell’attivazione di essa.

 

 

 

 

TITOLO IV –  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

 

 

Art. 21 – Provvedimenti disciplinari

 

 

1.    Fatte salve le sanzioni di cui all’art. 23, le violazioni al presente Regolamento possono comportare la sospensione dall’Albo di cui agli articoli 10 e 16, come di seguito specificato:

d.    le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all’art. 9 possono comportare la sospensione dall’Albo per un periodo  di 3 mesi;

e.    le violazioni alle norme comportamentali specifiche di cui agli artt. 15 e 20 possono comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 2 mesi;

f.     le violazioni alle norme di sicurezza di cui all’art.14 possono comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 6 mesi;

g.    l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento non specificatamente indicate ai punti precedenti può comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 1 mese.

 

2.    I periodi di sospensione di cui al precedente comma:

a.    sono computati nell’ambito dei periodi di effettivo svolgimento degli interventi di prelievo selettivo nel settore di competenza;

b.    possono essere raddoppiati in caso di nuova violazione entro 6 mesi successivi alla scadenza della sospensione;

c.    sono cumulabili, fino a un massimo di 18 mesi, nel caso vengano violate più norme con uno o più comportamenti.

 

3.    La reiterazione delle violazioni oltre il limite di 18 mesi, anche frazionati, nell’arco di un triennio, può comportare la cancellazione dall’Albo da parte del Parco su proposta del CTA e sentito il Responsabile.

 

4.    E’ facoltà del Parco procedere alla cancellazione dall’Albo anche nei seguenti casi:

a.    qualora gli operatori risultassero non più idonei o non disponibili a partecipare alle attività di aggiornamento o verifica organizzate dal Parco;

b.    in caso di immotivata  mancanza dalle operazioni per periodi superiori a tre anni;

c.    in caso di comportamenti finalizzati ad ostacolare lo svolgimento delle attività da parte di altri operatori o, comunque, ad inficiare l’attuazione del piano di gestione del cinghiale.

d.    In coso di comportamenti lesivi dell’immagine del Parco.

 

5.    Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del Parco sono sospesi dall’Albo fino al momento della chiusura del procedimento con provvedimento definitivo. Si procede alla riammissione all’Albo solo in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o in caso di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; in tutti gli altri casi l’operatore è cancellato dall’Albo.

 

Art. 22 – Procedura di adozione  dei provvedimenti disciplinari

 

1.    Le violazioni di cui al comma 1 del precedente articolo sono segnalate dall’Agente accertatore del Corpo Forestale dello Stato in via gerarchica al CTA, il quale adotta il provvedimento di sospensione dall’Albo e lo comunica al trasgressore.

 

2.    Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione l’operatore al quale è stata contestata la violazione può far pervenire al CTA – e per conoscenza al Parco - una memoria difensiva e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

 

3.    Il CTA, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti nelle memorie difensive e l’eventuale parere del Parco, conferma il provvedimento di sospensione, se ritiene fondato l'accertamento, o ne dispone l’archiviazione; dei provvedimenti finali adottati viene data tempestiva comunicazione al Parco.

 

4.    Nei casi di cui al comma 5 del precedente articolo, alla sospensione, alla riammissione e alla cancellazione provvede il Parco previa comunicazione da parte del CTA.

 

 
Art. 23 – Sanzioni

 

1.    Nello svolgimento delle operazioni di prelievo selettivo del cinghiale ai sensi del presente Regolamento sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali e amministrative previste per il mancato rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del Parco.

 

2.    Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del presente Regolamento possono prevedere l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i.

 

 

 

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

 

Art. 24 – Norme transitorie

 

1.    Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’abilitazione alle catture e l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 16, sono fatte salve le autorizzazioni alla detenzione e gestione delle unità di cattura rilasciate dal Parco fino al 4 dicembre 2008 nonché i relativi eventuali rinnovi e le eventuali nuove autorizzazioni in attuazione alla D.C.D. n. 36/2008.