CAMPEGGIO DIDATTICO-EDUCATIVO FISSO

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del provvedimento del Parco Prime misure di conservazione dei siti natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo , il campeggio didattico-naturalistico fisso può essere svolto esclusivamente nelle aree preventivamente e regolarmente approvate dal Parco.

Il Parco ha approvato sino ad oggi le seguenti aree:

(*)  Si fa presente che tale attività, tra l'altro, soggetta alla normativa vigente ed in particolare alla L.R. n.9 - 11 luglio 2006 , di cui si riportano alcuni articoli di riferimento che prevedono tra l'altro: L'obbligo di comunicare al Comune di competenza lo svolgimento dell'attività e che la durata massima è di giorni 15.

Estratto della L.R. n.9 - 11 luglio 2006 - Regione Marche

    Art. 36: (Campeggi fissi all'aperto)

  1. I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    1. iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
    2. perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali.
  2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4 mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale;
  3. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2;
  4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.

    Art. 37 (Campeggi nelle aree protette)

  1. Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore.
  2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente capo.
  3. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all'ente gestore.
L.R. n.9 - 11 luglio 2006 - Regione Marche (versione integrale)

 

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