CAMPEGGIO DIDATTICO-EDUCATIVO FISSO
Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del provvedimento del Parco
Prime misure di conservazione dei siti natura 2000 e delle aree di
particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo
, il campeggio didattico-naturalistico fisso può essere svolto
esclusivamente nelle aree preventivamente e regolarmente approvate dal
Parco.
Il Parco ha approvato sino ad oggi le seguenti aree:
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Amandola
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(Vallecaprina) Comunanza Agraria di Vallecaprina (per ulteriori
informazioni rivolgersi presso il Comune: tel.0736 84071)
(*)
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Cessapalombo
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(Monastero) Pucci Cesare - mobile: 3480316880 - mobile: 3484505865 -
email: d.bart@alice.it
(*)
-
Montefortino
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(Valleria) Comunanza Agraria di Villa Rubbiano (per ulteriori informazioni
rivolgersi presso il Comune: tel.0736 859336)
(*)
-
Montegallo
-
(Colleluce) Perla Lorenzo (per ulteriori informazioni rivolgersi
presso il Comune: tel.0736 806122)
(*)
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(Colleluce) Mariotti Clara (per ulteriori informazioni rivolgersi
presso il Comune: tel.0736 806122)
(*)
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Montemonaco
-
Ussita
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(Calcara di Ussita) Camping Colorito tel. 0733 811516 o 338 4811940
(*)
(*)
Si fa presente che tale attività, tra l'altro,
soggetta alla normativa vigente ed in particolare alla
L.R. n.9 - 11 luglio 2006
, di cui si riportano alcuni articoli di riferimento che prevedono
tra l'altro:
L'obbligo di comunicare al Comune di competenza lo svolgimento
dell'attività e che la durata massima è di
giorni 15.
Estratto della L.R. n.9 - 11 luglio 2006 - Regione Marche
Art. 36: (Campeggi fissi all'aperto)
-
I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto
nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo
di lucro che svolgono attività educative e sociali in
attuazione dei loro fini statutari e sono in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:
-
iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
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perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive,
religiose o sociali.
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I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i
quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai
sensi del comma 4 mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento
mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di
ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta
regionale;
-
Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi
igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può
superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo di
cui al comma 2;
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L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per
territorio, nel rispetto delle modalità e condizioni definite
dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali la stessa
si intende accolta.
Art. 37 (Campeggi nelle aree protette)
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Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del
territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni
del regolamento di ciascun ente gestore.
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In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni del presente capo.
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L'autorizzazione all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area
protetta è rilasciata, con le modalità previste
dall'articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all'ente
gestore.
L.R. n.9 - 11 luglio 2006 - Regione Marche (versione integrale)