DENOMINAZIONI



DOP: Denominazione di Origine Protetta La Denominazione d'Origine Protetta, introdotta con il Reg. 2081/91 è utilizzata per designare un prodotto agricolo o alimentare la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.

IGP: Indicazione Geografica Protetta L’indicazione Geografica Protetta, introdotta con il Reg. CEE 2081/91, è utilizzata per designare un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche peculiari dipendono strettamente dall’area geografica di origine. Il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell’ elaborazione del prodotto

STG: Specialità tradizionale Garantita La Specialità Tradizionale Garantita (STG), introdotta con il Reg. CEE 2081/91, non fa riferimento ad un'origine ma ha per oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.

Agricoltura biologica: I prodotti agricoli biologici, introdotti con il Reg. CEE 2092/91, sono ottenuti con modalità di produzione basata sull'adozione di tecniche di coltivazione e di allevamento a basso impatto ambientale, che non utilizzano concimi, diserbanti, insetticidi, anticrittogamici né altre sostanze chimiche di sintesi.

 

Prodotti Tradizionali (umbri e marchigiani): Rientrano in questa definizione i prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. L’elenco di tali prodotti, individuati dalla Regione Marche e dalla Regione dell’Umbria – ai sensi del D.M. n. 350 dell’8.09.1999 – sono pubblicati annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.



 

 

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Revised -- 21/02/06
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