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DOP: Denominazione di Origine Protetta
La Denominazione d'Origine Protetta, introdotta con il Reg. 2081/91 è utilizzata per designare un prodotto agricolo o
alimentare la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e
caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.
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IGP: Indicazione Geografica Protetta
L’indicazione Geografica Protetta, introdotta con il Reg. CEE 2081/91, è utilizzata per designare un prodotto
agricolo o alimentare le cui caratteristiche peculiari dipendono strettamente dall’area geografica di origine.
Il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell’
elaborazione del prodotto
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STG: Specialità tradizionale Garantita
La Specialità Tradizionale Garantita (STG), introdotta con il Reg. CEE 2081/91, non fa riferimento ad un'origine ma ha per
oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.
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Agricoltura biologica: I prodotti agricoli biologici, introdotti con il Reg. CEE 2092/91, sono ottenuti con modalità di produzione basata sull'adozione di
tecniche di coltivazione e di allevamento a basso impatto ambientale, che non utilizzano concimi, diserbanti, insetticidi,
anticrittogamici né altre sostanze chimiche di sintesi.
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Prodotti Tradizionali (umbri e marchigiani):
Rientrano in questa definizione i prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel
tempo. L’elenco di tali prodotti, individuati dalla Regione Marche e dalla Regione dell’Umbria – ai sensi del
D.M. n. 350 dell’8.09.1999 – sono pubblicati annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
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