D.P.R. 6 agosto 1993

Istituzione dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini

 

 

 

Il Presidente della Repubblica,

vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

vista la legge 11 marzo 1988, n 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

visto in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che "Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili";

visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione e alla gestione degli Enti parco;

vista la delibera del CIPE data 5 agosto 1988;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1988 di istituzione della Commissione paritetica, per l'individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713. 01. P. 93, con la quale è stato richiesto alla Regione Marche il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

vista la delibera n. 2015 del 5 maggio 1993 della Giunta della Regione Marche con la quale si richiede sia di modificare il confine della "zona 1" del parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano, Roccaccia, in Comune di Montefortino, ricadano nella "zona 2" definita dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come "ambito periferico e antropizzato", sia di confermare esplicitamente la suddivisione del territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini in due zone così come indicato nel decreto ministeriale sopracitato;

visto l'ordine del giorno del 29 giugno 1991, approvato dal Consiglio comunale di S. Ginesio, con il quale si richiede la modifica della perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini in località Pian di Pieca;

ritenuto di dover escludere dalla perimetrazione del parco parte del territorio di S. Ginesio, in considerazione di quanto rappresentato dal Comune stesso;

viste le deliberazioni della Giunta municipale del Comune di Sarnano del 29 aprile 1993, n. 289, del 19 luglio 1993, n. 487 e del 22 luglio 1993, n. 502, con le quali si esprime contrarietà alla proposta di modifica del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini inviata dal Ministero dell'ambiente e la determinazione a rassegnare le dimissioni dell'intero Consiglio comunale qualora i confini del parco venissero ampliati rispetto a quelli previsti con il decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

ritenuto di poter escludere dalla perimetrazione del parco l'intero territorio del Comune di Sarnano attesa la limitata estensione della porzione del territorio comunale già inclusa nel perimetro provvisorio del parco, le caratteristiche naturalistiche di detta porzione di territorio e l'insistenza sulla stessa di normative regionali di salvaguardia naturalistico ambientali;

considerata inoltre la possibilità di procedere all'ampliamento del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

considerato di poter accogliere la richiesta di modificare il confine della zona "zona 1" del parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano e Roccaccia, in Comune di Montefortino, ricadano nella "zona 2" definita all'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come "ambito periferico e antropizzato";

visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, con il quale è stato inserito nel predetto parco una porzione del territorio del Comune di Arquata del Tronto, già inserita nel perimetro provvisorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

vista la nota del 26 marzo 1993, prot. n. 732.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla Regione Umbria il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

vista la delibera n. 2325 del 5 maggio 1993 della Giunta della Regione Umbria in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini e parere positivo in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco, condizionato all'inserimento di una disposizione che recepisca, fino all'approvazione del piano del parco e del relativo regolamento, la normativa provvisoria di salvaguardia di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica dello schema di decreto istitutivo dell'ente parco;

ritenuto di dover confermare per le restanti aree la proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini di cui alla nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

sulla proposta del Ministro dell'ambiente;


 

decreta:

 

1. 1. È istituito l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. L'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede provvisoria in Visso (Macerata).

3. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (3).

4. L'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la Regione Marche, la Regione Umbria e la sede dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.

6. Il territorio del parco è suddiviso in due ambiti, così come da zonizzazione riportata nella citata cartografia allegata, prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990, che rimarrà in vigore fino all'approvazione del piano del parco.

7. Fino all'approvazione del regolamento del parco, sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991 (4), in quanto compatibili ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai fini dell'applicazione della legge n. 431/85 si conferma che il territorio del parco nazionale dei Monti Sibillini è sottoposto alle norme di salvaguardia ed alle procedure autorizzative previste nel piano paesistico ambientale regionale delle Marche e nel piano urbanistico territoriale della Regione Umbria.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente parco.

 

2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini:

a) il presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

  

3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle Regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti e specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 (5), e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 4. 1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

 ALLEGATO A (6)

 

(1) Pubblicato nella G.U. 25 agosto 1993, n. 199, S.O., e ripubblicato nella G.U. 23 novembre 1993, n. 275, dopo la registrazione alla Corte dei Conti.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Legge contenente le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, pubblicata nella G.U. 2 aprile 1975, n. 87.

(4) Legge-quadro sulle aree protette, pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

(5) Legge sul regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, pubblicata nella G.U. 7 agosto 1982, n. 216.

(6) Si omette l'allegato A riportante la perimetrazione provvisoria.