Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

 

 

Approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i. (ultima modifica DCS n. 23 del 27.05.2013)

 

 

 

  TITOLO I - finalita’ E Ambito di applicazione

 

 

 

Art. 1 – finalita’

 

1.    Il presente disciplinare detta disposizioni per lo svolgimento di attività sportive e ricreative itineranti nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L. n. 394/1991 e s.m.i. e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

 

 

  

Art. 2 – ambito di applicazione

 

1.    Rientra nell’ambito di applicazione del presente disciplinare lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attività sportive, di attività escursionistiche e di manifestazioni effettuate con mezzi a motore di qualsiasi tipo che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

 

2.    Il presente disciplinare detta, altresì, norme di carattere generale per la salvaguardia ambientale.

 

3.    Sono escluse dal campo di applicazione del presente disciplinare le attività di cui al comma  1 del presente articolo, che si svolgono interamente all’interno di spazi, al chiuso o all’aperto, permanentemente attrezzati.

 

4.    Sono altresì escluse le attività:

a.    che si svolgono nella zona D del Piano per il Parco, senza l’utilizzo di mezzi a motore;

b.    di volo libero e rafting;

c.    alpinistiche, su roccia o ghiaccio, e speleologiche, ivi compreso il torrentismo;

d.    di pesca.

 

5.    Per le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 valgono le vigenti norme e le eventuali specifiche disposizioni del Parco.

 

 

 

 

  TITOLO II – NORME GENERALI

 

 

Art. 3 – norme comportamentali

 

1.    Le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte senza arrecare danno all’ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate le norme comportamentali di cui ai seguenti commi.

 

2.    E’ vietato produrre rumori inutili e molesti, quali schiamazzi e l’utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori acustici, soprattutto nelle zone A e B del Piano per il Parco.

 

3.    I veicoli a motore devono essere rigorosamente silenziati a norma di legge e in regola con le specifiche normative sulle emissioni di gas di scarico.

 

4.    Non è consentito:

a.    abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli di origine organica;

b.    raccogliere o danneggiare fossili, rocce e minerali, nonché specie animali e vegetali, fatta salva la raccolta di funghi e di prodotti del bosco, nel rispetto della normativa vigente;

c.    tagliare i sentieri lungo i ghiaioni, nonché lungo le praterie soggette a fenomeni di degrado o di erosione del suolo.

 

5.      La conduzione e l'introduzione di cani all'interno del Parco può avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di detenzione e conduzione di cani e delle seguenti ulteriori norme:

a.      fatto salvo il successivo punto: nella zona A del Piano per il Parco non è consentito introdurre cani; nella zona B i cani possono essere introdotti solo se condotti al guinzaglio;

b.      lungo i percorsi ufficiali del Parco di cui al DCD n. 52/2003 e smi  il Direttore può disporre norme diverse da quelle di cui al precedente punto al fine di migliorare l'informazione nei confronti dei visitatori e la sorveglianza e garantendo comunque un equilibrato rapporto tra attività escursionistiche e esigenze di conservazione; resta ferma la possibilità del Direttore di disporre il divieto di introduzione di cani anche al di fuori dei suddetti sentieri per motivate esigenze di conservazione;

c.      è fatto salvo l’utilizzo di cani per finalità di pubblica utilità, nonché ai fini delle attività pastorali e di raccolta dei tartufi nel rispetto delle vigenti norme.

 

6.    Alle attività svolte in forma organizzata si applicano altresì le norme di cui al successivo art. 4 e al titolo III del presente disciplinare.

 

 

Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione O preventiva comunicazione

 

1.    Con esclusione delle attività di cui alla lettera d del successivo comma 2, sono soggette ad autorizzazione del Parco, secondo le modalità di cui all’art. 7:

a.    le attività sportive organizzate;

b.    le attività organizzate che prevedono il posizionamento di segnaletica o l’allestimento di strutture mobili, quali gazebo, stand o servizi igienici, o l’individuazione di aree di sosta o destinate al pubblico;

c.    la realizzazione di piste battute per lo sci da fondo o per altre attività su neve;

 

2.    Deve essere preventivamente comunicato al Parco e al CTA del CFS, secondo le modalità di cui all’art. 8, lo svolgimento delle seguenti attività organizzate:

a.    attività svolte con mezzi a motore, quali raduni, tour, manifestazioni o eventi motoristici e similari;

b.    attività escursionistiche svolte a cavallo o in mountain bike nelle zone A e B del Piano per il Parco e con un numero di partecipanti superiore a 30, se non accompagnati da Guide ufficiali ed esclusive del Parco;

c.    attività escursionistiche svolte a piedi, con racchette da neve o sci, nelle zone A e B del Piano per il Parco e con un numero di partecipanti superiore a 60, se non accompagnati da Guide ufficiali ed esclusive del Parco;

d.    nuove edizioni di attività di cui al precedente comma 1 successive ad edizioni già autorizzate dal Parco e qualora previste lungo gli stessi percorsi autorizzati; in questi casi devono comunque essere rispettate anche le eventuali prescrizioni previste nella più recente autorizzazione del Parco.

 

  1. Nei casi di cui al presente articolo sono comunque fatte salve le norme previste nei successivi art. 5 e 6.

 

 

Art. 5 – Attività vietate

  

1. Sono comunque vietate le attività:

a.    sportive svolte con mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;

b.    di escursionismo motorizzato fuoristrada o lungo piste, sentieri e mulattiere;

c.    ricreative svolte con imbarcazioni a motore, moto d’acqua e motoslitte;

d.    sportive o ricreative che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l’immissione in natura di specie animali selvatiche o d’allevamento;

e.    sportive o ricreative che prevedono l’uso di armi da fuoco;

f.     che prevedono l’organizzazione o la promozione per finalità economiche, ivi compreso il noleggio, di escursioni o gite con mezzi a motore adatti al fuoristrada, fatte salve le attività già autorizzate dal Parco;

g.    di promozione o pubblicizzazione di attività in contrasto con il presente disciplinare qualora tale promozione o pubblicizzazione prosegua malgrado l’avviso di interruzione da parte del Parco.

 

2.    E’ altresì vietato:

a.    il transito, se non autorizzato dal Parco, dei mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti nonché lungo sentieri, mulattiere e piste; il parcheggio e la sosta dei mezzi motorizzati fuori dalle aree appositamente destinate; sono fatte salve le attività svolte per esigenze di servizio, di pubblica utilità o connesse alle attività agro-silvo-pastorali e di manutenzione delle piste e degli impianti da sci;

b.    il transito con mountain bike fuori da strade, piste forestali, sentieri o mulattiere;

c.    il sorvolo con aeromobili a motore, fatti salvi gli interventi urgenti di pubblica sicurezza e quelli autorizzati dal Parco per finalità diverse da quelle ricreative.

 

3.    I divieti di cui al precedente comma hanno validità di carattere generale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del presente disciplinare.

 

4.    Ai sensi e per gli effetti del presente disciplinare i sentieri e le mulattiere includono le strade con fondo naturale e ampiezza media della carreggiata inferiore a 2 m, valutata in ragione di almeno 100 metri di lunghezza della stessa strada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III - attività svolte in forma organizzata

 

 

Art. 6 – Norme specifiche

 

1.    Ai sensi e per gli effetti del presente disciplinare, per attività organizzate si intendono quelle di cui all’art. 2, comma 1, che sono pubblicizzate, da parte di uno o più  soggetti organizzatori, in qualsiasi forma di comunicazione pubblica, come, ad esempio, tramite internet, stampa, locandine, radio e televisione o che comunque prevedono l’iscrizione dei partecipanti.

 

2.    Le attività organizzate, svolte su terreno non innevato senza l’utilizzo di mezzi a motore  possono essere svolte esclusivamente lungo la rete di strade, piste forestali, mulattiere e sentieri, con preferenza per quelli ufficiali del Parco di cui alla DCD n. 52 del 04/08/2003.

 

3.    Le attività e le manifestazioni motoristiche di cui all’art. 4, comma 2, lettera a, possono essere svolte esclusivamente lungo la “Grande Via del Parco” nonché lungo le altre strade asfaltate che interessano le zone C e D del Piano per il Parco e i seguenti ulteriori tratti stradali: S.P. n. 47 “Fiastra-Bolognola”; Strade comunali asfaltate Valico Fornaci-Santuario di Macereto-Cupi-Fiastra; Strada asfaltata  per Foce di Montemonaco.

 

4.    Nello stesso giorno di svolgimento delle attività organizzate non è consentito, da parte degli organizzatori e dei partecipanti, percorre itinerari diversi da quelli programmati e consentiti ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per i residenti e i domiciliati nel Parco.

 

 

Art. 7 – procedura di autorizzazione

 

1.    La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, comma 1, lettere a e b, deve pervenire al Parco almeno 60 giorni prima dello svolgimento e deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato A) e sottoscritta dal responsabile dell’organizzazione.

 

2.    Per le attività che prevedono l’iscrizione dei partecipanti, il relativo elenco dei nominativi deve essere trasmesso al CTA del CFS, anche successivamente ai tempi di cui al precedente comma e comunque prima dello svolgimento dell’attività.

 

3.    Fatto salvo il caso di cui al successivo comma, il provvedimento di autorizzazione o di diniego viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; in caso di mancata emanazione del provvedimento entro tale termine l’autorizzazione si intende comunque negata.

 

4.    Qualora la documentazione presentata risulti carente, il Parco provvede a richiedere le relative integrazioni che devono essere fornite entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine l’autorizzazione si intende negata.

 

5.    Il Parco può prescrivere, in sede di autorizzazione, modifiche ai percorsi o alle modalità organizzative, nonché indicare norme comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali, cui gli organizzatori e i partecipanti devono attenersi.

 

 

 

 

 

Art. 8 – PREVENTIVA COMUNICAZIONE

 

1.    Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, comma 2, deve essere comunicato al Parco e al CTA del CFS almeno 30 giorni prima dallo svolgimento, secondo il modello di cui all’allegato B) sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione.

 

2.    Per le attività che prevedono l’iscrizione dei partecipanti, il relativo elenco dei nominativi deve essere trasmesso al CTA del CFS, anche successivamente ai tempi di cui al precedente comma e comunque prima dello svolgimento dell’attività.

 

3.    Per motivi di salvaguardia ambientale, entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Parco può disporre l’annullamento o impartire specifiche prescrizioni, cui gli organizzatori e i partecipanti devono attenersi.

 

 

Art. 9 - Obblighi e Responsabilità

  

1.    I responsabili dell’organizzazione delle attività consentite sono tenuti a svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell’ambiente fruito, con particolare riferimento alle norme comportamentali di cui all’art. 3 del presente disciplinare e alle altre normative vigenti.

 

2.     Eventuali danni, residui, abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato, riferibili allo svolgimento di manifestazioni che non vengano rimossi e in caso di mancato ripristino dell’area entro quarantotto ore dal termine delle stesse, saranno addebitati al soggetto responsabile dell’organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

 

3.    Il Parco non è in alcun caso tenuto a indennizzare eventuali danni, a beni o persone, arrecati dalla fauna selvatica che si verifichino in connessione con lo svolgimento di attività di cui al presente titolo.

 

 

 

Art. 10 – segnaletica e pubblico

 

1.    Nell’ambito delle attività di cui al presente titolo, l’eventuale segnaletica deve essere facilmente rimovibile, posizionata per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività ed essere rimossa a cura degli organizzatori entro 48 ore dal termine delle stesse.

 

2.    Nel posizionamento di tale segnaletica deve essere evitato qualsiasi danno o pericolo ad alberi, manufatti, rocce etc., fatti comunque salvi i diritti di terzi.

 

 

 

Art. 11 - Rapporti con altre Amministrazioni

  

1.   L’autorizzazione del Parco non esime gli organizzatori e i promotori dall’acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV - Norme finali

 

 

Art.  12 -  Deroghe

 

1.    In via eccezionale, deroghe al presente disciplinare possono essere stabilite dalla Giunta esecutiva su proposta motivata del Direttore che, ove lo ritenga necessario,  può avvalersi del parere favorevole di esperti ovvero di istituti o autorità competenti in materie di tutela ambientale e, in particolare, della fauna.

 

 

Art. 13 -  Norme  transitorie

 

 1.  Fino all’approvazione definitiva del Piano per il Parco, ai sensi e per gli effetti del presente disciplinare  le zone A, B, C e D, sono riferite alla cartografia dell’articolazione territoriale del Piano per il Parco approvato con DCD. n.59 del 18/11/2002 e adottato dalle Regioni Marche e Umbria rispettivamente con DGR n. 898 del 31/07/2006 e DGR n. 1384 del 02/08/2006.

 

 

Art.  14 –  CARTOGRAFIA e NORMATIVE

 

1.    La cartografia relativa all’articolazione territoriale del Piano per il Parco, alla “Grande via del Parco” e ai sentieri ufficiali del Parco di cui al DCD n. 52 del 04/08/2003, nonché le normative vigenti e le altre disposizioni del Parco, sono pubblicate sul sito internet www.sibillini.net; la “Grande via del Parco” –  corrispondente alla “Strada del Parco” di cui all’articolazione territoriale del Piano per il Parco - e i sentieri ufficiali del Parco sono altresì indicati nella Carta dei sentieri del Parco in scala 1:50.000.

 

 

Art.  15 - Sanzioni

 

1.    Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell’art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n° 394, come di seguito specificato:

  1. il mancato rispetto delle norme comportamentali di cui all’art. 3 comporta l’applicazione della sanzione da € 25,00 a € 1.032,00;
  2. lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, in assenza di autorizzazione o di comunicazione o in violazione delle eventuali disposizioni o prescrizioni del Parco, comporta l’applicazione della sanzione da euro 100,00 a euro 1.032,00 nei confronti degli organizzatori e da € 25,00 a € 1.032,00 nei confronti dei partecipanti; tali sanzioni sono applicate anche qualora le eventuali disposizioni o prescrizioni del Parco vengano emanate successivamente allo svolgimento dell’attività, purché entro i termini di cui all’art. 8, comma 3;
  3. il mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 5, comma 1 e comma 2 lettera c, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.032,00;
  4. il mancato rispetto dei divieto di cui all’art. 5, comma 2, lettere a e b, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 1.032,00;
  5. il mancato rispetto delle norme specifiche di cui all’art. 6 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 1.032,00 nei confronti degli organizzatori e da € 25,00 a € 1.032,00 nei confronti dei partecipanti;
  6. il mancato rispetto dell’art. 7, comma 2, e art. 8, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 1.032,00;
  7. il mancato rispetto delle norme di cui all’art. 10 comporta l’applicazione della sanzione  amministrativa da € 100,00 a € 1.032,00.

 

2.    Qualora la stessa violazione del presente disciplinare sia ripetuta dal medesimo soggetto nell’arco di 12 mesi, l’importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato.

 

3.    Le attività di cui al presente disciplinare, anche se autorizzate, possono essere interrotte o rinviate in qualsiasi momento dal Parco qualora:

a.    si verifichino condizioni di rischio per la tutela dell’ambiente;

b.    venga accertata la violazione del presente disciplinare o della normativa in materia di tutela ambientale.