Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali (approvato con D.C.D. N.  35 del  17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013)

 

ART. 1 - FINALITA'

1.      Il presente disciplinare definisce la procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali e selvicolturali, nel rispetto delle vigenti norme di cui al D.M. del 03/02/1990, del D.P.R. del 06/08/1993, della L. n. 394/1991 e s.m.i. e del D.P.R. n. 357/1997 e smi, nonché in coerenza con gli indirizzi sulla gestione sostenibile delle risorse forestali, anche con riferimento alle Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali redatte dal Ministero dell’Ambiente e dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali, in relazione all'articolazione territoriale di cui al Piano per il Parco, approvato con DCD n. 59/2002.

 

2.      Le norme contenute nel presente disciplinare costituiscono anche misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e smi.

 

3.      Il Parco può promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico costituito dai rappresentanti dei diversi Enti competenti in materia forestale, con il fine anche di definire congiuntamente protocolli per massimizzare l'efficacia del presente disciplinare e per il monitoraggio degli interventi forestali nel territorio.

 

ART. 2 - PIANI FORESTALI

1.      Il Parco promuove, d'intesa con le Regioni e le Comunità Montane o altri Enti territorialmente competenti, la realizzazione di piani forestali o di assestamento, atti a garantire la tutela e l'uso sostenibile del patrimonio forestale.

 

2.      Ai sensi del combinato disposto del D.M. del 03/02/1990, del D.P.R. del 06/08/1993 e della L. n. 394/1991 e s.m.i., i piani forestali sono sottoposti al preventivo nulla osta del Parco; essi devono comunque tenere conto di tutti gli strumenti di pianificazione esistenti e risultare coerenti con le finalità e gli indirizzi di cui al precedete art. 1.

 

ART. 3 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

1.      Le richieste di autorizzazione e le DIA, relative ad interventi forestali o selvicolturali nel territorio del Parco, sono trasmesse dai richiedenti, ai sensi delle vigenti norme regionali, alle Comunità Montane o altri Enti territorialmente competenti; il Parco e il C.T.A. del C.F.S. ricevono tali richieste di autorizzazione e DIA dalle Comunità Montane o altri Enti competenti, congiuntamente alle eventuali attestazioni di cui al comma 3 e ad altra documentazione, ivi compreso l'eventuale progetto di taglio e l'eventuale proposta di autorizzazione, o ad osservazioni che possono risultare utili alla valutazione degli interventi.

 

 

2.      Ciascuna richiesta o DIA deve comunque contenere almeno i seguenti elementi:

a.   localizzazione, con indicazione delle particelle interessate dagli interventi e dell'eventuale inclusione, anche parziale, all'interno di Siti Natura 2000;

b.   tipologia degli interventi, con indicazione della quantità della massa legnosa che si intende asportare.

 

3.      Fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono automaticamente autorizzati gli interventi che, come attestato dalle Comunità Montane  o altri Enti competenti, rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

a.   risultano conformi a piani forestali, o di assestamento, approvati dal Parco e alle relative eventuali prescrizioni;

b.   risultano conformi alle Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali di cui all'art. 1, in relazione all'articolazione territoriale del piano per il Parco;

c.   sono effettuati nell'ambito di Usi Civici, in misura coerente con l'effettivo fabbisogno delle utenze degli stessi Usi Civici e comunque con esclusione degli intereventi con finalità commerciali;

d.   ricadono nella zona D del piano per il Parco;

e.   interessano superfici minori o uguali a 3 ha nella zona C del Piano per il Parco ovvero minori o uguali a 2 ha nella zona B del Piano per il Parco. 

 

4.      La realizzazione degli interventi diversi da quelli di cui al precedente comma è subordinata al preventivo rilascio del nulla osta del Parco, secondo i tempi amministrativi previsti dalle vigenti norme.

 

5.      Entro 20 giorni dal ricevimento delle richieste di autorizzazione e delle DIA relative ad interventi conformi ai criteri di cui al comma 3, sulla base di esigenze di tutela ambientale - anche in relazione a possibili effetti cumulativi derivanti da più interventi che interessano la stessa area - o di carenze o incongruenze rilevate nella documentazione acquisita, il Parco può comunque comunicare alla Comunità Montana, o altro Enti competente, e al richiedente:

a.   l'avvio del procedimento di nulla osta;

b.   la sospensione degli interventi;

c.   la richiesta di integrazioni o chiarimenti;

d.   l'emanazione di specifiche prescrizioni.

 

6.      Non possono in ogni caso essere autorizzati gli interventi difformi a piani forestali o di assestamento che abbiano ottenuto il nulla osta del Parco, anche se non definitivamente approvati dalle Regioni competenti, fatte salve le deroghe di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

 

ART. 4 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA E MISURE DI CONSERVAZIONE

1.      I piani forestali o di assestamento e gli interventi forestali o selvicolturali che possono avere incidenze significative su Siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e smi e secondo le vigenti norme regionali.

 

2.      Ai sensi dell'allegato IV alla DGR Marche n. 1471/2008 e smi, qualora, all'interno di un Sito Natura 2000 del settore marchigiano del Parco, più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie indicati nel formulario del Sito interessato, il Parco può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

 

3.      Sono comunque esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali conformi a piani forestali o di assestamento approvati dal Parco e che abbiano ottenuto il parere positivo di valutazione di incidenza.

 

4.      Per gli interventi sottoposti anche al nulla osta del Parco ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare, il parere del Parco relativo alla Valutazione di incidenza è compreso nello stesso nulla osta.

 

5.      Tutti gli interventi forestali e selvicolturali all'interno dei Siti Natura 2000 devono comunque avvenire nel rispetto delle misure di conservazione adottate dalle Regioni territorialmente competenti e dal Parco.

 

ART. 5 - PISTE FORESTALI E ALTRA VIABILITA' SECONDARIA

1.     In tutto il territorio del Parco, gli interventi di manutenzione della viabilità secondaria, ivi comprese strade vicinali, piste forestali e sentieri, nell'ambito degli interventi forestali possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti norme:

  1. sono automaticamente autorizzati gli interventi di ordinaria manutenzione che non comportano allargamenti della sede viaria attualmente riscontrabile, nonché modesti interventi di manutenzione straordinaria con ripristini della sede viaria fino a 1 metro entro l'ampiezza originaria e comunqueper tratti di lunghezza complessiva, per ogni intervento forestale, non superiore a 50 metri;
  2. gli altri interventi di manutenzione straordinaria o che prevedono ripristini di ampiezza della sede viaria originaria sono sottoposti al preventivo nulla osta del Parco;
  3. non sono comunque consentiti interventi di realizzazione di nuove piste forestali o di allargamento delle sedi viarie esistenti;
  4. gli interventi di manutenzione e ripristino lungo la viabilità non aperta al pubblico transito veicolare devono prevedere adeguate misure, quali l’apposizione di specifica segnaletica verticale nonché di sbarre o altre barriere fisiche, finalizzate ad impedire l’accesso di mezzi motorizzati non aventi diritto, durante e successivamente all'effettuazione degli interventi forestali;
  5. lungo la viabilità utilizzata negli interventi forestali deve essere esclusa da tali interventi una fascia di almeno 3 metri lungo scarpata di valle, fatte salve le aperture strettamente necessarie alle attività di esbosco;
  6. il transito di mezzi motorizzati fuori dalla rete viaria, necessario per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, non deve comportare l’innesco di processi di degrado o di erosione del suolo e del cotico erboso; eventuali alterazioni dell’ambiente, dovute anche al transito di veicoli e documentate dal CTA del CFS, devono essere oggetto di specifici interventi di recupero approvati dal Parco;

2.   Lungo i sentieri ufficiali del Parco approvati con DCD n. 52/2003 e s.m.i. sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente gli interventi di manutenzione o adeguamento finalizzati alla valorizzazione ambientale e alla corretta fruizione turistico-ricreativa e comunque nel rispetto dei criteri di segnalazione e numerazione adottati dal Parco.

ART. 6 – DEROGHE

1.     Eventuali deroghe al presente disciplinare possono essere concesse dal Direttore del Parco per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare interesse per il Parco, ovvero per particolari esigenze tecniche e ambientali motivate sulla base di studi e valutazioni specifici e specialistici.

 

ART. 7 – SANZIONI

1.      Fatta salva la normativa vigente - ivi compreso l'art. 30, comma 1 della L. n. 394/1991 e smi - il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell’art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n° 394, come di seguito specificato:

  1. la realizzazione di interventi forestali o selvicolturali in violazione dell'art. 3 o delle eventuali prescrizioni del Parco è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.032,00;
  2. il mancato rispetto delle norme di cui all’art. 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 1032,00.

2.      Il mancato rispetto delle norme di cui al presente disciplinare, anche in merito alla Valutazione di incidenza, comporta altresì l'applicazione delle sanzioni previste dalla norme regionali.