(approvato con D.C.D. n. 4 del 1/2/2002 e s.m.i.; ultima modifica: D.P. n. 3 del 23/01/2014)
TITOLO I – NORME GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per le operazioni di prelievo selettivo della specie cinghiale (Sus scrofa) effettuate tramite abbattimento o cattura – d’ora in poi denominate operazioni – ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. del 03/02/1990 e dell’art. 11, comma 4, della L n. 394/1991, necessarie per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco e al fine di salvaguardare le attività agricole, sulla base di criteri di coerenza scientifica e nel rispetto delle esigenze di tutela e di fruizione turistica.
2. Le attività di prelievo selettivo del cinghiale svolte nel rispetto del presente Regolamento costituiscono attività di gestione faunistica di pubblica utilità.
Art. 1bis – Definizioni
1. Ai fini di una migliore interpretazione e applicazione del presente regolamento sono fornite le seguenti definizioni riferite allo stesso regolamento:
a. abbattimento: insieme di atti mediante i quali un animale selvatico e, in particolare il cinghiale, viene portato a morte; l'abbattimento selettivo rientra tra le tecniche di prelievo selettivo;
b. appostamento: detto anche "agguato", attesa di un animale selvatico per abbatterlo, catturarlo o anche, semplicemente, osservarlo;
c. autoconsumo: consumo domestico privato, a scopo anche diverso da quello alimentare, della spoglia di un animale selvatico;
d. cane da traccia: anche detto "da sangue", cane appartenente a determinate razze all’uopo addestrato, legato alla lunga, per individuare le tracce del selvatico ferito. Il cane ed il suo conduttore sono abilitati da specifiche prove di lavoro ufficiali;
e. carcassa: spoglia eviscerata ma in pelle e integra, di un animale, in questo caso selvatico. Per eviscerata si intende la spoglia privata dalle parti molli (intestino, stomaco, polmoni, fegato, milza e cuore, eventualmente anche apparato riproduttore e reni);
f. cerca o accostamento o Pirsch: tecnica che consiste nel giungere inosservato fino alla distanza di osservazione o tiro dell'animale.
g. controllo numerico: talvolta indicato semplicemente come "controllo", insieme di atti di riduzione numerica della popolazione di una specie selvatica e, in questo caso, del cinghiale;
h. girata: tecnica di caccia o di controllo non invasiva effettuata da un conduttore, senza arma, di un unico cane limiere abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice dell'Ente Nazionale della Cinofilia (ENCI) e tenuto al guinzaglio "alla lunga"; il cane ha il compito di individuare i cinghiali nelle “rimesse” e spingerli verso un numero limitato di poste fisse (generalmente da 5 a 10);
i. immissione sul mercato: vendita, offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta (dal Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carcasse dei cinghiali abbattuti;
j. limiere: cane appartenente a determinate razze specificatamente addestrato per individuare, legato alla lunga, il selvatico. Il soggetto ed il suo conduttore sono abilitati da specifiche prove di lavoro ufficiali;
k. mangime o "alimento per animali": qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione spontanea degli animali (dal Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio);
l. operatore di selezione o "selecontrollore”: soggetto abilitato ai sensi del presente regolamento al prelievo selettivo del cinghiale all’interno del Parco;
m. prelievo: insieme di azioni finalizzate all'allontanamento definitivo dalla sua area vitale di un individuo appartenente ad una specie faunistica; il prelievo selettivo è indirizzato su determinati individui selezionati in base al sesso, alla classe di età o altre caratteristiche (es. ibridi o malati) al fine del raggiungimento di specifici obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi in relazione alla struttura della popolazione e alle condizioni genetiche e sanitarie; ai sensi del presente regolamento il prelievo selettivo è principalmente finalizzato al controllo numerico della popolazione di Cinghiale ed effettuato tramite abbattimento o cattura e successivo trasferimento o abbattimento;
n. responsabile: responsabile delle operazioni di prelievo selettivo e responsabile tecnico scientifico del piano di gestione del cinghiale, incaricato dal Parco o, comunque, nominato dal Direttore del Parco;
o. rimessa: è il luogo, generalmente al riparo di folta copertura vegetazionale ed in favore di vento, in cui i cinghiali passano il periodo di maggiore inattività giornaliera, ovvero (soprattutto nelle zone in cui è cacciato) le ore diurne;
p. sito di appostamento o posta: sito in cui viene effettuato l'appostamento, può essere temporaneo e limitato alla sua semplice individuazione con interventi anche minimi (segnalazione, taglio di piccoli rami) oppure allestito con strutture fisse, quali altane e capanni;
q. sito di pastura: sito ben identificato dove viene sistemato l'alimento per animali e, in particolare, con lo scopo di attirare i cinghiali nei siti di prelievo; la pastura in senso stretto è invece la località dove gli animali (selvatici) si nutrono con una certa frequenza;
r. smaltimento: eliminazione di corpi di animali o di parti di essi;
s. sorveglianza: attività di controllo e verifica effettuate dal Corpo Forestale dello Stato al fine della corretta applicazione del presente regolamento.
1. Le operazioni si svolgono nell’ambito di un piano pluriennale di gestione della specie cinghiale approvato dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell’Ambiente.
2. Il piano definisce, in particolare, gli obiettivi gestionali, le misure di prevenzione, le tecniche di monitoraggio e di controllo e le aree di intervento le quali devono interessare prioritariamente la zona C del Piano per il Parco e le aree maggiormente critiche in relazione agli squilibri ecologici e ai danni alle colture; sono comunque escluse dagli interventi di prelievo selettivo le zone A del Piano per il Parco.
3. Il piano può articolarsi in programmi annuali o essere da essi integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.
4. Il Responsabile delle operazioni - d’ora in poi denominato Responsabile - è il Responsabile tecnico-scientifico del piano di gestione; il Responsabile predispone il piano e i programmi e può avvalersi, per la loro attuazione, di un apposito Gruppo di lavoro composto da esperti.
1. Le operazioni sono effettuate dagli iscritti all’Albo degli operatori di selezione del cinghiale istituito dal Parco con delibera del Consiglio direttivo n.43 del 1 aprile 1996 - d’ora in poi denominati operatori di selezione - che siano stati autorizzati ai sensi degli artt. 11 e 18 del presente Regolamento. Gli operatori di selezione sono detti anche "selecontrollori".
2. Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni nel territorio del Parco nel rispetto del presente Regolamento.
3. Il Parco organizza attività di aggiornamento o verifica atte anche a verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità necessari all’iscrizione all’Albo.
1. La sorveglianza viene assicurata dal personale del Coordinamento territoriale per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato, d'ora in poi denominato CTA.
2. Le operazioni devono svolgersi in maniera tale da permettere un’effettiva attività di sorveglianza.
1. Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nel piano di gestione e nei programmi annuali e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
1. Per particolari esigenze gestionali o scientifiche o sanitarie o di sicurezza, nel caso in cui non abbiano ottenuto risultati apprezzabili le ordinarie tecniche di controllo, il Direttore, con il parere del Responsabile o dell'Autorità competente e in accordo con il CTA, può in via provvisoria autorizzare interventi speciali e urgenti:
a. In aree diverse da quelle definite nel piano di gestione di cui all’art. 2;
b. in deroga al calendario di cui all’art. 13, comma 8;
c. in periodi diversi da quelli previsti dall’art. 13, comma 10;
d. con criteri di selezione diversi da quelli previsti nel Piano di gestione o nei programmi annuali;
e. con criteri diversi da quelli previsti dall’art. 13, comma 6;
f. di abbattimento selettivo per cerca;
g. nelle ore notturne con l'ausilio del faro da appostamento fisso.
2. Il Direttore può altresì emanare specifiche disposizioni atte, in particolare, a dettagliare le modalità di attuazione del Piano di gestione in coerenza con il presente Regolamento e a garantirne la compatibilità con le finalità del Parco, con particolare riferimento alla tutela faunistica e ambientale e alle attività didattiche e turistico-ricreative.
3. Per esigenze di particolare urgenza e gravità per la sicurezza pubblica il CTA, sentito il Direttore, ovvero il Direttore sentito il CTA, può disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento nonché in assenza del Piano di gestione di cui all'art. 2, e darne immediata comunicazione al Parco, o al CTA, e al Responsabile.
4. La realizzazione e l’esito di ogni intervento speciale o urgente dovranno comunque essere comunicati nel corso della prima seduta utile della Giunta esecutiva.
1. Sulla base dei meriti conseguiti nel corso delle operazioni, in particolare per quanto riguarda l’efficienza, la partecipazione e il comportamento, gli operatori di selezione possono essere iscritti in un elenco speciale. Possono altresì chiedere di essere iscritti nell’elenco speciale gli operatori di selezione che dimostrino specifiche competenze acquisite attraverso specifici corsi di formazione organizzati dal Parco o da altri enti pubblici o da altri soggetti specificatamente qualificati e all’uopo individuati dal Parco.
2. L’elenco speciale è proposto dal Responsabile, sulla base di criteri concordati con il Parco, e approvato dal Direttore.
3. Gli operatori di selezione iscritti nell’elenco speciale sono prioritariamente impiegati negli interventi di cui all’articolo precedente, nelle attività volte alla formazione anche in qualità di tutori, nelle attività di scambio di cui all'art. 11, comma 4, nonché nelle altre eventuali iniziative di supporto alla gestione della fauna del Parco.
4. Qualora vengano meno le condizioni per l’iscrizione all’elenco speciale il Parco può provvedere alla cancellazione su proposta del Responsabile.
2. Lo stoccaggio dei campioni biologici che sono oggetto di studio avviene nei congelatori predisposti nei Comandi Stazione del CTA, che ne attesta la regolare provenienza. Tali campioni devono successivamente essere inoltrati, a cura del Responsabile, agli Istituti di ricerca e diagnosi competenti individuati dal Parco.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera a, gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi catturati nonché di quelli abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio.
4. Per i capi abbattuti gli operatori di selezione sono tenuti a:
a. apporre tra il tendine di Achille e l’arto posteriore la fascetta numerata inamovibile;
b. sottoporre i capi abbattuti ai controlli sanitari previsti dalla vigente normativa, seguendo le norme o la prassi previste per l'autoconsumo o per l'immissione sul mercato e garantire il regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate, qualora previsti dalle norme vigenti o richiesti dal Parco;
c. conservare per almeno due anni la certificazione sanitaria del competente Servizio Veterinario prevista nell'ambito delle suddette procedure.
5. Il trasferimento, secondo le vigenti norme, dei capi abbattuti o catturati deve essere accompagnato dalla dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di regolare abbattimento o cattura secondo la scheda ufficiale del Parco.
6. Il Parco può:
a. stipulare convenzioni per l'immissione sul mercato dei capi sia abbattuti che catturati. In tal caso agli operatori di selezione deve essere garantita un’equa partecipazione agli introiti;
b. predisporre, promuovere o approvare programmi per l'immissione sul mercato dei capi abbattuti e catturati;
c. prevedere, da parte degli operatori di selezione, il pagamento al Parco di una quota parte commisurata alla quantità dei capi abbattuti o catturati, compatibilmente con la sostenibilità economica dei programmi di cui al precedente punto;
d. favorire la formazione nel proprio territorio di strutture che abbiano come scopo la raccolta e l'immissione sul mercato degli animali abbattuti o catturati ai sensi del presente regolamento.
1. Gli operatori di selezione devono:
a. rispettare scrupolosamente il presente Regolamento e altre eventuali disposizioni del Parco;
b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all’attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l’efficienza delle operazioni;
c. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
d. osservare un comportamento non lesivo dell’immagine del Parco;
e. partecipare alle attività di aggiornamento o verifica di cui all’art. 3, comma 3.
TITOLO II – ABBATTIMENTO SELETTIVO
1. Ottengono, su richiesta, l'iscrizione all’Albo degli operatori di selezione del cinghiale – sezione abbattimenti coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all'abbattimento selettivo.
2. Per conseguire l’abilitazione all’abbattimento selettivo è necessario frequentare l’apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.
3. Il corso si articola in:
a. preselezione per titoli e prova pratica di tiri al bersaglio;
b. addestramento teorico-pratico;
c. prova teorica finale;
d. tirocinio.
Nella preselezione per titoli costituiscono criteri di preferenza i titoli di studio (con preferenza per quelli attinenti alle materie faunistiche e naturalistiche) e le qualifiche nel campo della gestione e della conservazione della fauna; la preselezione per titoli può altresì favorire la partecipazione di residenti nel Parco, imprenditori agricoli del Parco e giovani.
4. L’abilitazione viene conferita dal Direttore sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.
Art. 11 – Soggetti autorizzati
1. Sono automaticamente autorizzati all'abbattimento selettivo gli iscritti all'Albo di cui al comma 1 del precedente articolo nonché i tiratori scelti del CFS abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Possono essere autorizzati dal Direttore, per le sole funzioni di tutoraggio e comunque solo nei casi in cui tali funzioni non possono essere svolte dagli operatori di selezione, soggetti di comprovata esperienza scelti su una rosa proposta dal Responsabile.
3. I soggetti autorizzati devono comunque essere in regola con l’uso delle armi ai sensi delle vigenti norme nonché dotati di assicurazione per la copertura di eventuali danni prodotti a se stessi o a terzi nell’ambito delle attività di abbattimento svolte ai sensi del presente Regolamento.
4. Per motivi di scambio di esperienze nell’ambito di accordi programmatici con altre aree protette in Italia o all’estero il Direttore, sentiti il Responsabile e il CTA, può autorizzare, nel rispetto del calendario di cui all'art. 13, comma 8, e delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati e non siano in numero superiore a due per ciascun operatore.
5. Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all’attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica, di formazione o di informazione sulle attività del Parco.
Art. 12 – Organizzazione degli operatori di selezione
a. comprende gli operatori di selezione residenti nel territorio di uno o più Comuni del Parco, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo;
b. opera all’interno del settore assegnato dal Responsabile;
c. designa un proprio rappresentante il cui nominativo, scelto nell'elenco speciale di cui all'art. 7, qualora approvato, deve essere comunicato al Parco e al CTA;
a. di coordinare la partecipazione alle operazioni da parte degli operatori del proprio gruppo;
b. di informare tempestivamente gli operatori di selezione del proprio gruppo circa il calendario delle operazioni e le altre comunicazioni del Parco, del CTA e del Responsabile;
c. di comunicare preventivamente al CTA, tramite fax, telefono o e-mail, e comunque entro le ore 13:00 di ciascuna giornata, i nominativi dei partecipanti alle operazioni, i siti di appostamento scelti, il modello del veicolo utilizzato e la relativa targa.
d. di tenere aggiornato il registro di consegna delle fascette, consegnandone periodicamente una copia al CTA.
Art. 13 – Modalità e tecniche dell’abbattimento selettivo
1. Gli abbattimenti sono effettuati per aspetto e girata oppure, qualora previsto nell’ambito degli interventi speciali e urgenti di cui all’art. 6, per cerca e comunque soltanto con arma ad anima rigata e ottica di puntamento - preferibilmente a ripetizione manuale o "drilling" o "billing" e munita di alleggeritore di pressione sul grilletto - e con proiettili atossici non contenenti piombo; nell'ambito delle operazioni di abbattimento selettivo di cui al presente regolamento possono essere detenute e trasportate esclusivamente le armi, regolarmente dichiarate e adeguatamente tarate, e le munizioni di cui al presente comma.
1 bis. Il Piano di gestione o i programmi annuali possono altresì prevedere, definendone le modalità organizzative, interventi di abbattimento selettivo con l'arco, per situazioni particolari in cui tale tecnica risulta più efficace o adeguata. Gli operatori di selezione con l'arco, non necessariamente iscritti all'Albo di cui all'art. 10, sono autorizzati dal Parco previo accertamento delle loro competenze ed eventuale corso di formazione.
2. Gli abbattimenti per aspetto sono effettuati da siti di appostamento scelti dagli operatori di selezione prima dell’inizio delle operazioni.
3. I siti di appostamento sono proposti dagli operatori di selezione e identificati dal CTA, compatibilmente con eventuali esigenze di sicurezza, nonché con le indicazioni del Responsabile e le disposizioni del Parco. Nel corso dell’operazione, al fine di aumentare l’efficacia degli interventi, l’operatore di selezione, in accordo con il personale del CTA, può trasferirsi in un altro sito dello stesso settore.
3 bis. Il Parco può affidare al Responsabile il compito di individuare per i siti di appostamento specifici siti di sosta delle auto degli operatori di selezione.
3 tris. Nell'ambito di ogni gruppo la gestione di alcuni siti di appostamento può essere affidata in maniera esclusiva, e in accordo con il Responsabile, a singoli operatori, fino ad un massimo di cinque siti per ogni operatore. In caso di necessità, su approvazione del Responsabile, tali siti possono essere provvisoriamente affidati ad altro operatore
4. Nel caso in cui il piano di gestione o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario.
5. È consentita la realizzazione di siti di pastura, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. possono essere utilizzati esclusivamente sale o alimenti di origine vegetale non trasformati, fatti salvi quelli grossolanamente spezzati o macinati;
b. non è in ogni caso consentito pasturare con mangimi o altri alimenti di origine animale o, comunque, contenenti componenti di origine animale;
c. i siti di pastura e il relativo periodo di attivazione devono essere preventivamente comunicati al CTA, che può interromperne l’attivazione in relazione alle indicazioni del Parco o del Responsabile o per motivi di sorveglianza o sicurezza;
d. i siti di pastura non devono arrecare, anche indirettamente, danni a terzi e, comunque, è vietato pasturare nei terreni i cui proprietari abbiano motivatamente espresso il loro dissenso.
6. All’interno di ciascun settore possono essere attivati, per ogni giornata di prelievo, fino a un numero massimo di siti stabiliti dal Responsabile in accordo con il CTA.
7. In ciascun sito di appostamento:
8. Le operazioni sono effettuate in conformità a un calendario almeno mensile predisposto dal CTA su indicazione del Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione, stabilisce il periodo, i giorni, gli orari nonché i settori e gli eventuali luoghi di appuntamento per ciascun gruppo.
9. Nel caso di capi feriti l'operatore, sentito il Responsabile, può procedere alla ricerca e al recupero dell'animale fino ad un'ora successiva all'orario di chiusura delle operazioni.
10. E’ in ogni caso fatto divieto di svolgere attività di abbattimento selettivo nei seguenti periodi:
a. nei giorni festivi e prefestivi;
b. dal 23 dicembre al 6 gennaio;
c. dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua;
d. dal 25 aprile al 1 maggio;
e. dal 15 luglio al 31 agosto.
11. Il Direttore, sentito il Responsabile può:
a. affidare a uno o più operatori di selezione singole zone con più siti di prelievo. In tali zone gli operatori di selezione si impegnano a raggiungere specifici obiettivi gestionali prefissati nonché a sviluppare altre attività di supporto alla gestione faunistica stabilite dal Parco;
b. autorizzare o favorire il recupero degli eventuali cinghiali feriti, mediante l’utilizzo di cani da traccia e conduttori esperti specificatamente titolati. In tal caso tali conduttori possono essere autorizzati dal Direttore anche all'abbattimento dei cinghiali ritrovati feriti. Nell'ambito delle operazioni di recupero dei cinghiali feriti gli operatori di selezione e gli eventuali conduttori autorizzati all'abbattimento sono altresì automaticamente autorizzati al trasporto delle armi a tal fine necessarie. Tali operazioni di recupero, e le relative modalità organizzative, sono preventivamente comunicate dal Parco al CTA.
12. Gli abbattimenti per girata sono effettuati, per ogni zona di rimessa, da un conduttore, di comprovata esperienza, scelto dal Parco anche al di fuori dell'Albo degli operatori di selezione, di un unico cane limiere abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice dell'Ente Nazionale della Cinofilia (ENCI). Gli operatori di selezione possono essere disposti nelle poste in numero massimo di 10.
13. Agli abbattimenti per girata si applicano tutte le norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le norme specifiche per le altre tecniche qualora non possano essere estese alla girata.
1. L'arma può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a. l’animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
b. nell’eventualità che l’animale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
a. in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d’acqua, pareti rocciose;
b. in direzione di boschi, qualora non siano verificate le condizioni di cui al precedente comma;
c. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
d. in condizioni di scarsa luminosità nell’ottica;
e. a braccio libero;
f. più di due colpi in rapida sequenza.
4. All’orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l’operatore scarica l'arma nel sito di appostamento.
1. Gli operatori di selezione devono:
a. essere riconoscibili, durante le operazioni tramite apposita targhetta con foto e timbro del Parco nonché con altre modalità, quali giubbetto ad alta visibilità e cartelli informativi, eventualmente indicate dal Parco;
b. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito; fatte salve le manovre strettamente necessarie al recupero degli animali abbattuti e, previo parere del Parco, per esigenze gestionali;
c. segnalare e motivare al personale del CTA e al rappresentate del gruppo degli operatori, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni e, ove possibile, provvedere a farsi sostituire da operatori dello stesso gruppo;
d. garantire la partecipazione almeno ad una giornata di prelievo per ogni bimestre in cui si svolgono le operazioni, salvo giustificati motivi;
e. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro;
f. provvedere al recupero, per quanto possibile, degli eventuali cinghiali feriti;
g. comunicare al CTA il modello e la targa dei veicoli utilizzati e sostare con i veicoli, durante lo svolgimento delle operazioni, esclusivamente sui siti di sosta eventualmente individuati per ogni sito di abbattimento;
h. rispettare le modalità di partecipazione alle operazioni stabilite nell'ambito del gruppo di appartenenza, con particolare riferimento all'utilizzo di eventuali siti di appostamento esclusivi comunicati dal rappresentante al Parco e al CTA
TITOLO III – CATTURA
Art. 16 – Iscrizione all'Albo degli operatori di selezione di selezione del cinghiale - sezione catture
1. Ottengono su richiesta l'iscrizione all'Albo degli operatori di selezione del cinghiale - sezione catture coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alle catture.
2. Per conseguire l’abilitazione alle catture è necessario frequentare l’apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.
3. L’abilitazione viene conferita dal Direttore sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.
Art. 17 – Unità di cattura
1. Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini del presente regolamento, unità di cattura.
2. L’unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, di norma dotata di schermatura parziale o totale.
3. Le unità di cattura sono di regola realizzate dal gestore secondo le modalità e i modelli prescritti dal Parco su indicazione del Responsabile.
4. Le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico da parte del Responsabile che dovrà inviare al Parco un certificato di idoneità.
5. Ogni unità di cattura certificata è registrata in apposito elenco e contrassegnata mediante l’affissione di una targa del Parco contenente un numero di identificazione.
6. Per ogni unità di cattura è possibile individuare un'area di rispetto nella quale, durante il periodo di attivazione, vengono sospese le operazioni di abbattimento selettivo.
Art. 18 – Soggetti autorizzati
1. Possono detenere una o più unità di cattura, secondo le modalità stabilite dal Parco, le Comunanze agrarie o altri soggetti che siano proprietari o conduttori di fondi ricompresi nei confini del Parco o che siano da essi autorizzati.
2. Pervenuta la richiesta il Parco procede, tramite il Responsabile e il CTA, alla verifica sul campo di tutte le condizioni ritenute necessarie per una corretta collocazione e gestione delle unità di cattura.
3. In caso di verifica positiva il Direttore rilascia l’autorizzazione alla detenzione delle unità di cattura.
4. La gestione delle unità di cattura è affidata ad operatori di selezione iscritti all’Albo di cui all’art. 16 e indicati dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 19 –Modalità di gestione
1. Il gestore opera in conformità a un calendario predisposto dal CTA sentito il Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione e definito per un periodo almeno trimestrale, stabilisce le unità di cattura da attivare e i periodi di cattura.
2. Le operazioni di cattura sono effettuate con il coordinamento di un esperto del Gruppo di lavoro e, di norma, in presenza degli agenti del CFS.
3. Alla gestione delle unità di cattura possono collaborare i gestori delle Case del Parco se richiesti o altro personale autorizzato dal Parco.
4. In caso di cattura di uno o più individui di cinghiale il gestore avvisa tempestivamente il Gruppo di lavoro o il Comando Stazione del CTA competente per territorio. Si dovrà, ove possibile, provvedere alla documentazione fotografica.
5. Sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 5, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, gli esemplari di cinghiale catturati devono essere prioritariamente trasferiti vivi; qualora, per motivi tecnici o normativi, non sia possibile procedere al trasferimento degli animali vivi, i cinghiali catturati possono essere liberati o abbattuti in loco secondo le indicazioni degli zoologi del Gruppo di lavoro e in accordo con il CTA.
6. Il trasferimento di esemplari vivi, ai sensi delle vigenti norme, deve garantire la rintracciabilità degli animali e può avvenire, previa comunicazione al Parco e al CTA, esclusivamente presso idonee strutture di stabulazione temporanea, allevamenti autorizzati per il cinghiale, mattatoi autorizzati alla macellazione di fauna selvatica nonché altre destinazioni autorizzate dal Parco. È in ogni caso vietato utilizzare i capi catturati, per finalità di introduzione, reintroduzione o ripopolamento.
7. L’abbattimento in loco dei cinghiali catturati è effettuato dal gestore mediante arma da fuoco, qualora in regola con le norme sull’uso dell’arma, o mediante altri metodi consentiti dalle vigenti norme. Qualora il gestore sia impossibilitato a procedere in tal senso, può richiedere l’intervento mediante arma da fuoco da parte di un altro operatore di selezione iscritto Albo di cui all’art. 16, qualora in regola con l’arma, o di cui all’art. 10; in entrambi i casi deve essere preventivamente comunicato il nominativo al CTA.
8. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghiale il gestore avvisa tempestivamente il Gruppo di lavoro e il CTA o, nel caso in cui questi non siano reperibili, gli altri soggetti di cui al comma 3. Ove possibile si provvederà alla documentazione fotografica. Dovrà comunque essere assicurata la liberazione nei tempi più rapidi possibili.
9. In caso di cattura di cani vaganti ritenuti pericolosi il gestore, oltre ai soggetti di cui al punto precedente, avvisa il Sindaco e il Servizio Veterinario territorialmente competenti.
10. In caso di cattura di animali domestici il gestore procede direttamente alla loro liberazione.
11. Nel caso in cui un animale selvatico catturato venga rinvenuto morto il gestore provvede a segnalarlo al CTA e al Gruppo di lavoro che forniranno le opportune indicazioni.
Art. 20 – Norme comportamentali specifiche
1. Il gestore è responsabile del funzionamento, della manutenzione e dell’integrità delle unità di cattura registrate per la cui gestione è stato autorizzato.
2. Il gestore deve:
a. provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura;
b. predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità prescritte dal Responsabile;
c. individuare gli operatori di selezione che devono provvedere all’abbattimento dei capi catturati;
d. ispezionare quotidianamente l’unità di cattura attivata, almeno una volta al mattino entro due ore dopo l’alba e una volta nel pomeriggio nelle due ore prima del tramonto;
e. tenere e aggiornare il registro dell’unità di cattura consegnato dal Gruppo di lavoro al momento dell’attivazione di essa.
TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI
1. Fatte salve le sanzioni di cui all’art. 23, le violazioni al presente Regolamento possono comportare la sospensione dall’Albo di cui agli articoli 10 e 16, come di seguito specificato:
d. le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all’art. 9 possono comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 3 mesi;
e. le violazioni alle norme comportamentali specifiche di cui agli artt. 15 e 20 possono comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 2 mesi;
f. le violazioni alle norme di sicurezza di cui all’art.14 possono comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 6 mesi;
g. l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento non specificatamente indicate ai punti precedenti può comportare la sospensione dall’Albo per un periodo di 1 mese.
2. I periodi di sospensione di cui al precedente comma:
a. sono computati nell’ambito dei periodi di effettivo svolgimento degli interventi di prelievo selettivo nel settore di competenza;
b. possono essere raddoppiati in caso di nuova violazione entro 6 mesi successivi alla scadenza della sospensione;
c. sono cumulabili, fino a un massimo di 18 mesi, nel caso vengano violate più norme con uno o più comportamenti.
3. La reiterazione delle violazioni oltre il limite di 18 mesi, anche frazionati, nell’arco di un triennio, può comportare la cancellazione dall’Albo da parte del Parco su proposta del CTA e sentito il Responsabile.
4. E’ facoltà del Parco procedere alla cancellazione dall’Albo anche nei seguenti casi:
a. qualora gli operatori risultassero non più idonei o non disponibili a partecipare alle attività di aggiornamento o verifica organizzate dal Parco;
b. in caso di immotivata mancanza dalle operazioni per periodi superiori a tre anni;
c. in caso di comportamenti finalizzati ad ostacolare lo svolgimento delle attività da parte di altri operatori o, comunque, ad inficiare l’attuazione del piano di gestione del cinghiale.
d. In caso di comportamenti lesivi dell’immagine del Parco.
5. Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del Parco sono sospesi dall’Albo fino al momento della chiusura del procedimento con provvedimento definitivo. Si procede alla riammissione all’Albo solo in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o in caso di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; in tutti gli altri casi l’operatore è cancellato dall’Albo.
1. Le violazioni di cui al comma 1 del precedente articolo sono contestate direttamente all'interessato dall’Agente accertatore del Corpo Forestale dello Stato mediante apposito verbale, il quale è trasmesso al Parco, unitamente agli atti di notifica, per l'adozione del provvedimento.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione l’operatore al quale è stata contestata la violazione può far pervenire al Parco una memoria difensiva e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
3. Il Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti nelle memorie difensive e l’eventuale parere del CTA, conferma il provvedimento di sospensione, se ritiene fondato l'accertamento, o ne dispone l’archiviazione; dei provvedimenti finali adottati viene data tempestiva comunicazione al CTA e all'interessato.
4. Nei casi di cui al comma 5 del precedente articolo, alla sospensione, alla riammissione e alla cancellazione provvede il Parco previa comunicazione da parte del CTA.
1. Nello svolgimento delle operazioni di prelievo selettivo del cinghiale ai sensi del presente Regolamento sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali e amministrative previste per il mancato rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del Parco.
2. Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del presente Regolamento possono prevedere l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e s.m.i.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’abilitazione alle catture e l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 16, sono fatte salve le autorizzazioni alla detenzione e gestione delle unità di cattura rilasciate dal Parco fino al 4 dicembre 2008 nonché i relativi eventuali rinnovi e le eventuali nuove autorizzazioni in attuazione alla D.C.D. n. 36/2008.