approvato con delibera del C. D. n. 46 del 06.05.1997
Il presente disciplinare detta regole e modalità per l’autorizzazione e l’esecuzione di attività di ricerca scientifica sul territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. c) della legge 394/91.
1.
Il soggetto
interessato (titolare della ricerca) dovrà preventivamente trasmettere alla
Direzione del Parco un programma analitico di ricerca nel quale vengano
precisati almeno i seguenti elementi:
a)
responsabile
scientifico;
b)
oggetto della
ricerca;
c)
durata;
d)
aree del parco
interessate alle indagini;
e)
prelievi di materiali
viventi e non viventi necessari;
f)
impiego di
particolari apparecchiature o metodologie;
g)
nominativi delle
persone impegnate nella ricerca;
h)
esiti previsti della
ricerca (se darà luogo alla redazione di una tesi, di un lavoro o di altro
genere di pubblicazione).
2.
Il programma dovrà
altresì essere corredato da un sintetico curriculum vitae del responsabile
scientifico e degli eventuali ricercatori.
3.
Nei casi di attività
vietate ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L. 394/91, il titolare della
ricerca dovrà richiedere specificatamente le deroghe di cui al comma 4 dello
stesso articolo.
4.
Nei casi di cui al
punto 3 o di richiesta di patrocinio dell’Ente Parco con o senza onere
finanziario si applicano le seguenti prescrizioni:
a)
il programma verrà
vagliato dalla Direzione del Parco; in caso di valutazione positiva il
ricercatore o i ricercatori designati avranno le relative autorizzazioni e
potranno effettuarvi la ricerca secondo quanto stabilito. La Direzione si
riserva comunque di porre limitazioni o condizioni allo svolgimento della
ricerca;
b)
i ricercatori
potranno, su richiesta, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del
Parco secondo modalità da convenirsi caso per caso;
c)
i materiali del
Parco, eventualmente utilizzati, debbono essere restituiti nello stato in cui
si trovavano inizialmente. Eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti
dal titolare della ricerca;
d)
gli studi che
comportino per il Parco un onere finanziario od organizzativo dovranno essere
regolamentati in apposita convenzione o nell’atto di concessione del
contributo;
e)
il Parco si riserva
di indicare un proprio collaboratore per il coordinamento (organizzativo e non
tecnico-scientifico) della ricerca;
f)
sulla base di accordi
specifici presi caso per caso verranno stabilitele modalità con cui debbono
essere cedute al Parco parti del materiale scientifico raccolto (ad es. allestendo
campioni, esemplari, piccole collezioni didattiche e dimostrative) e copia
delle migliori foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque
utilizzate dall’Ente, con menzione dell’autore, per fini interni e/o di
documentazione e divulgazione);
g)
copia del lavoro
prodotto al termine della ricerca dovrà essere consegnata al Parco nel più
breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro
dovranno comunque essere forniti tutti
i dati raccolti;
h)
per valutare
l’opportunità di pubblicare i risultati della ricerca sulle collane del Parco,
i testi dovranno essere sottoposti al Parco, salva diversa disposizione
espressa dalla Direzione dl Parco, in sede di valutazione del programma della
ricerca;
i)
nella pubblicazione
dei risultati delle attività di ricerca scientifica dovrà comunque essere fatto
espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco Nazionale dei Monti
Sibillini. Il Parco si riserva il diritto di far stampare, a proprie spese, il
numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini educativi,
divulgativi e promozionali.