DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

 

approvato con delibera del C. D. n. 46 del 06.05.1997

 

 

Il presente disciplinare detta regole e modalità per l’autorizzazione e l’esecuzione di attività di ricerca scientifica sul territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. c) della legge 394/91.

 

1.      Il soggetto interessato (titolare della ricerca) dovrà preventivamente trasmettere alla Direzione del Parco un programma analitico di ricerca nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:

a)     responsabile scientifico;

b)     oggetto della ricerca;

c)      durata;

d)     aree del parco interessate alle indagini;

e)     prelievi di materiali viventi e non viventi necessari;

f)        impiego di particolari apparecchiature o metodologie;

g)     nominativi delle persone impegnate nella ricerca;

h)      esiti previsti della ricerca (se darà luogo alla redazione di una tesi, di un lavoro o di altro genere di pubblicazione).

 

2.      Il programma dovrà altresì essere corredato da un sintetico curriculum vitae del responsabile scientifico e degli eventuali ricercatori.

 

3.      Nei casi di attività vietate ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L. 394/91, il titolare della ricerca dovrà richiedere specificatamente le deroghe di cui al comma 4 dello stesso articolo.

 

4.      Nei casi di cui al punto 3 o di richiesta di patrocinio dell’Ente Parco con o senza onere finanziario si applicano le seguenti prescrizioni:

a)     il programma verrà vagliato dalla Direzione del Parco; in caso di valutazione positiva il ricercatore o i ricercatori designati avranno le relative autorizzazioni e potranno effettuarvi la ricerca secondo quanto stabilito. La Direzione si riserva comunque di porre limitazioni o condizioni allo svolgimento della ricerca;

b)     i ricercatori potranno, su richiesta, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco secondo modalità da convenirsi caso per caso;

c)      i materiali del Parco, eventualmente utilizzati, debbono essere restituiti nello stato in cui si trovavano inizialmente. Eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti dal titolare della ricerca;

d)     gli studi che comportino per il Parco un onere finanziario od organizzativo dovranno essere regolamentati in apposita convenzione o nell’atto di concessione del contributo;

e)     il Parco si riserva di indicare un proprio collaboratore per il coordinamento (organizzativo e non tecnico-scientifico) della ricerca;

f)        sulla base di accordi specifici presi caso per caso verranno stabilitele modalità con cui debbono essere cedute al Parco parti del materiale scientifico raccolto (ad es. allestendo campioni, esemplari, piccole collezioni didattiche e dimostrative) e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall’Ente, con menzione dell’autore, per fini interni e/o di documentazione e divulgazione);

g)     copia del lavoro prodotto al termine della ricerca dovrà essere consegnata al Parco nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro dovranno  comunque essere forniti tutti i dati raccolti;

h)      per valutare l’opportunità di pubblicare i risultati della ricerca sulle collane del Parco, i testi dovranno essere sottoposti al Parco, salva diversa disposizione espressa dalla Direzione dl Parco, in sede di valutazione del programma della ricerca;

i)        nella pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica dovrà comunque essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il Parco si riserva il diritto di far stampare, a proprie spese, il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.