REGOLAMENTO
PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
Approvato
con delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 17 maggio 2000
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In
attuazione dell’art. 52 dello Statuto e nel rispetto dei principi
sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento, al fine di assicurare la
trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale, disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni.
ART. 2 -
Oggetto
1. L’accesso
consiste nell’esame o nel rilascio di copie di atti e documenti amministrativi e si esercita nei
confronti di ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica
elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa.
2. Salve le
eccezioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, il diritto
di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento anche durante
lo svolgimento dello stesso.
ART. 3 -
Soggetti
1. Il diritto di
accesso è riconosciuto:
a) ad ogni
persona, fisica o giuridica, associazione, istituzione, organizzazione, che
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
b) alle persone giuridiche, pubbliche o private, che
hanno sede o svolgono attività nel territorio del parco
c) ai
rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle organizzazioni che
svolgono la loro attività nel territorio del parco
d) alle pubbliche
amministrazioni che siano comunque interessate all’accesso per lo svolgimento
di funzioni proprie
ART. 4 -
Responsabile del procedimento
1. Il
responsabile del procedimento di accesso ai documenti ed alle informazioni è individuato tra i dipendenti del Parco
aventi qualifica non inferiore alla VI°.
2. Il
responsabile del procedimento di accesso esercita le attribuzioni previste
dall’ articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’articolo 4, comma 7,
del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in quanto compatibili, nonché quelle
previste dal presente regolamento.
ART. 5 -
Accesso informale
1. Il diritto di
accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale al responsabile
del procedimento di accesso.
2. Il richiedente
indica verbalmente gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero
gli elementi che ne consentono la individuazione, documentando la propria identità, i propri poteri
rappresentativi e specificando, ove occorra, l’interesse connesso all’oggetto
della richiesta.
3. La richiesta,
esaminata immediatamente, viene accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenente le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione
di copia, ovvero altra modalità idonea.
4. Qualora non
sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta, ovvero sorgano dubbi
sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, su i suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse o sull’accessibilità
dell’atto, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta
formale in carta semplice.
ART. 6 -
Procedimento di accesso formale
1) Al di fuori
dei casi indicati dal comma quattro dell’articolo precedente, il richiedente
può sempre presentare istanza formale, di cui si rilascia ricevuta. L’istanza
formale è comunque obbligatoria in caso di richiesta di copie.
2) L’istanza si
presenta mediante la compilazione di una scheda predisposta, che viene
registrata in apposito protocollo.
3) Nella scheda
di richiesta di accesso devono essere indicati.
a) cognome, nome,
luogo e data di nascita, indirizzo e telefono del richiedente;
b) estremi del
documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un
operatore dell’ufficio;
c) la eventuale
posizione di rappresentante legale, procuratore o curatore;
d) l’oggetto
dell’accesso, indicato in modo chiaro e completo;
e) la motivazione
della richiesta;
f)
il numero di copie eventualmente richieste.
4) Non sono
comunque ammesse richieste che comportino:
a) indagini,
studi e ricerche o comunque elaborazione dei dati esistenti.;
b) diffusione di
materiali oggetto di studio, ricerca o progetti non ancora pubblicati o
approvati. fatte salve le eventuali richieste di incaricati a svolgere lavori
ed attività per conto del Parco stesso.
5) All’atto della
ricezione della scheda viene rilasciata ricevuta al richiedente, nella quale
sono annotati gli estremi della richiesta e del documento di identità del
richiedente, la data di presentazione, il timbro e la sigla dell’operatore che
l’ha ricevuta.
ART. 7 -
Termine del procedimento
1. Il
procedimento di accesso deve concludersi con sollecitudine e, di norma, nel termine di trenta giorni decorrenti
dalla data in cui è stata protocollata la richiesta.
2. Ove la
richiesta sia irregolare o incompleta l’ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a
darne comunicazione scritta al richiedente assegnandogli almeno quindici giorni
per provvedere. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta perfezionata, ovvero , qualora il termine per il
perfezionamento sia trascorso infruttuosamente, il procedimento viene archiviato.
3. La richiesta
di accesso viene, invece, respinta qualora l’oggetto sia indicato in termini
generici tali da non consentire una agevole ricerca dell’atto.
ART.8 -
Reclamo
1. Trascorso
inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’art. 7, comma 1, il soggetto
richiedente può presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, reclamo
al Presidente del Parco, salva la facoltà di ricorrere al giudice
amministrativo ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge n.241/1990.
2. Il
Presidente decide sul reclamo entro 15
giorni dal ricevimento dello stesso.
3. Le norme di
cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche alle ipotesi di rifiuto.
ART. 9 - Esame
e rilascio dei documenti
1. L’accesso si
esplica mediante visione ed esame dell’atto oggetto della richiesta, compresi
tutti gli allegati nel medesimo richiamati. La consultazione avviene alla
presenza del responsabile o suo collaboratore nell’orario di ufficio.
2. Per il
rilascio di copie è dovuto il rimborso del solo costo di riproduzione. Quando
l’invio delle informazioni o delle copie è richiesto per posta , per fax o
altro mezzo, le spese di spedizione sono a totale carico del richiedente.
3. Per il
rilascio di copie autenticate si applicano le norme vigenti sull’imposta di
bollo.
4. I documenti
amministrativi possono essere rilasciati anche su supporti magnetici ed
informatici, eventualmente forniti dall’ufficio previo pagamento dei costi.
5. Il pagamento
delle spese è effettuato all’atto del rilascio delle copie. Per le richieste
inviate per posta o altra modalità, il pagamento può essere effettuato a mezzo
vaglia postale ovvero assegno circolare non trasferibile. Di ogni pagamento è
rilasciata quietanza.
ART. 10 -
Differimento della domanda di accesso
1. Ove sia
necessario assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza
del Parco, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, il differimento
dell’accesso richiesto è disposto previa indicazione del responsabile del
procedimento.
2. Il
differimento può essere disposto anche quando si verifichino difficoltà per
l’acquisizione dei documenti ovvero in presenza di casi eccezionali che
determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro
i termini prescritti. In questi casi, di regola, il differimento non può
superare i trenta giorni.
3. Ogni
differimento dell’accesso deve essere motivato e comunicato tempestivamente al
richiedente.
ART. 11 - Casi
di esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di
accesso è escluso per gli atti coperti da segreto per espressa disposizione di
legge o per effetto di una motivata dichiarazione degli organi dell’ Ente.
2. Non è ammesso
l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti
normativi, amministrativi, di indirizzo
e di programmazione, per i quali restano ferme le norme particolari che ne
regolano la formazione.
3. Qualora gli
atti e le informazioni da essi
desumibili riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, il responsabile del procedimento è tenuto ad inviare tempestivamente
la comunicazione di avvio del procedimento, aperto a seguito della
presentazione dell’istanza di accesso, al titolare del diritto alla
riservatezza, al fine di consentire a quest’ultimo di proporre e/o evidenziare
i motivi dell’eventuale esclusione della documentazione richiesta. Deve essere
comunque garantita ai richiedenti la visione dei documenti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per tutelare i loro interessi giuridicamente
rilevanti. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all’accesso
ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui all’articolo
precedente.
ART. 12 -
Norme di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352