PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

 

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO DI ESEMPLARI VIVI DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE O GENOTIPI SELVATICI.

(approvato con DCD n. 17 del 12.02.2003 - entrata in vigore:15.10.2003)

 

Art. 1. Finalità

 

1.      Il presente regolamento disciplina, nelle more del regolamento del Parco di cui all’art. 11 della L. n.394 del 6.12.1991, le modalità per la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a  specie o genotipi selvatici nel territorio del Parco al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Parco e in particolare di:

a.     prevenire l'introduzione di specie animali estranee, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b.     favorire il ripristino degli ecosistemi anche attraverso programmi di reintroduzione di specie faunistiche estinte;

c.      promuovere, nel quadro della conservazione della biodiversità e della gestione faunistica, le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica o ricreative compatibili.

 

 

Art. 2.  Norme generali

 

1.      Salvo quanto previsto dal presente regolamento, nel territorio del Parco è vietata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici:

a.      inclusi nell’elenco di cui all’allegato A, i quali possono interferire negativamente, per aspetti genetici, ecologici o bio-sanitari, con la fauna o gli ecosistemi del Parco;

b.      inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, i quali presentano particolare interesse conservazionistico o gestionale per il Parco anche in funzione di programmi di gestione o immissione in corso di realizzazione o realizzabili in futuro da parte del Parco o comunque in collaborazione con esso;

c.      che sono utilizzati per attività di ricerca scientifica o di educazione ambientale;

d.      che sono utilizzati per le seguenti attività le quali possono entrare in conflitto con le finalità del Parco: produzione di pellicce, vivisezione, giardini zoologici e simili, safari park e simili, spettacoli con animali in forma non occasionale.

 

2.      La detenzione di esemplari vivi di animali di cui alla lettera b del precedente comma può essere autorizzata dal Parco solo all’interno delle strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di detenere uccelli rapaci destinati ad attività di falconeria ai sensi delle norme vigenti.

 

3.      Può altresì essere autorizzata dal Parco la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici per attività di cui al comma 1, lettera c, del presente articolo, svolte nell’ambito di programmi coerenti con le finalità del Parco.

 

4.      La detenzione degli animali e la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti comma 2 e 3 devono comunque avvenire nel rispetto di tutte le vigenti norme e in maniera tale da garantire, in particolare:

a.      l’adeguata documentazione relativa alla provenienza e alle caratteristiche genealogiche e comprovante il buono stato sanitario degli animali introdotti;

b.      la prevenzione di situazioni che possono provocare stress, sofferenza o danni fisici agli animali;

c.      la prevenzione del rischio di fughe accidentali o dolose degli animali;

d.     la prevenzione del rischio di interferenze, anche di tipo biosanitario, con l’ambiente naturale circostante la struttura;

e.     adeguata attività di controllo, vigilanza e manutenzione della struttura;

f.        adeguato monitoraggio bio-sanitaria e relativa assistenza degli animali;

 

5.      Gli elenchi di cui agli allegati A e B possono essere aggiornati dalla Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore.

 

 

Art. 3.  Aree faunistiche

 

1.      E' definita area faunistica qualsiasi area naturale o seminaturale fisicamente delimitata ove vengono immessi e gestiti in stato di semilibertà esemplari appartenenti alle entità faunistiche selvatiche, attualmente o storicamente presenti nel territorio del Parco, per finalità di reintroduzione, ripopolamento, ricerca scientifica e, in generale, per finalità connesse alla conservazione e alla gestione faunistica.

 

2.      L’area faunistica può altresì ospitare entità faunistiche in pericolo di estinzione non presenti attualmente nel territorio del Parco e in cui non ne sia accertata la presenza in tempi storici, per esigenze direttamente legate alla loro conservazione.

 

3.      Nel territorio del Parco le aree faunistiche possono essere realizzate su autorizzazione del Parco per le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2, in coerenza con la programmazione generale del Parco.

 

4.      La gestione delle aree faunistiche viene effettuata con il coordinamento tecnico-scientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco.

 

5.      All'interno delle aree faunistiche possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, attività turistiche, ricreative, di formazione e di educazione ambientale.

 

 

Art. 4. Centri di recupero

 

1.      E’ definito centro di recupero qualsiasi struttura in cui vengono ricoverati esemplari di animali selvatici rinvenuti feriti nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, per finalità di recupero sanitario, riabilitazione alla vita selvatica e reimmissione nel proprio ambiente naturale.

 

2.      Nel territorio del Parco i centri di recupero possono essere realizzati, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente per le finalità di cui al precedente comma, in coerenza con la programmazione generale del Parco.

 

3.      Ogni centro di recupero deve essere adeguatamente specializzato alla riabilitazione di almeno una categoria tassonomica di animali vertebrati di livello non inferiore all’ordine.

 

4.      La gestione dei centri di recupero viene effettuata con il coordinamento tecnico-scientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco.

 

5.      Nei centri di recupero possono essere ricoverati prioritariamente animali selvatici che hanno subito danni fisici ritenuti non guaribili spontaneamente e che sono stati ritrovati nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, con ulteriore preferenza per quelli inclusi negli allegati della direttiva Habitat (92/43/CEE) e della direttiva Uccelli (79/409/CEE).

 

6.      All’interno dei centri di recupero possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, le attività di ricerca scientifica, di formazione e di educazione ambientale.

 

 

Art. 5. Altre strutture faunistiche

 

1.      Altre strutture faunistiche quali impianti ittiogenici, acquari, terrari, voliere e ricoveri temporanei sono assimilate, qualora destinati alle entità faunistiche e alle finalità di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 3, alle aree faunistiche ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

 

 

Art. 6. Sanzioni

 

1.      Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell’art. 30 della L. 394/91.

 

 

Art. 7. Deroghe

 

1.      Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere stabilite dalla Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore, previo parere favorevole dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi Veterinari delle ASL ovvero di altro Ente competente in materia.

 

 

Art. 8. Norme  transitorie

 

1.        Salvo il rispetto delle norme vigenti, è autorizzata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici di cui agli allegati A e B  in atto al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento purché tale detenzione non costituisca un potenziale rischio ai fini  della conservazione degli equilibri naturali del Parco.

 

2.        Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la detenzione di cui al precedente comma deve essere comunicata al CTA del CFS che provvederà a darne notizia al Parco.

 

3.        Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4, e 5 preesistenti devono adeguare la gestione alle norme in esso contenute.

 

 

 

 


 PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

 

All. A – Elenco delle specie o genotipi selvatici di animali che possono interferire negativamente, per aspetti genetici, ecologici o bio-sanitari, con la fauna o gli ecosistemi del Parco.

 

 

Nome comune

Categorie tassonomiche e genetiche

Coniglio selvatico

Oryctolagus cuniculus

Minilepre

Sylvilagus floridanus

Lepri non autoctone

Genere Lepus, con esclusione di Lepus europaeus derivante da ceppi appenninici

Scoiattolo grigio

Sciurus carolinensis

Nutria

Myocastor coypus

Marmotta

Marmota marmota

Lupi non autoctoni e altri canidi selvatici

Genotipi selvatici (ovvero ibridi di genotipi selvatici, anche con componente genetica pari o inferiore al 50% derivante da genotipi domestici) del genere Canis, con esclusione di Canis lupus derivante da ceppi appenninici

Stambecchi e Capre selvatiche

Genotipi selvatici del genere Capra, ovvero ibridi di geotipi selvatici

Camosci

Genere Rupicapra, con esclusione di Rupicapra pyrenaica ornata

Muflone

Ovis musimon

Cervi e daino

Genere Cervus, con esclusione di Cervus elaphus derivante da ceppi europei

Ciukar, pernici e coturnici non autoctone

Genere Alectoris, con esclusione di Alectoris graeca derivante da ceppi autoctoni

Starna non autoctona

Perdix perdix non derivante da ceppi autoctoni

Quaglia non autoctona

Coturnix coturnix derivante da ceppi non autoctoni

Trote non autoctone e altri salmonidi d’acqua dolce

Specie d’acqua dolce della famiglia Salmonidae, con esclusione di Salmo trutta fario

Crostacei d’acqua dolce non autoctoni

Specie d’acqua dolce dell’ordine Decapoda, con esclusione di Austropotamobius pallipes italicus e Potamon fluviatile

 


 PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

 

All. B – Elenco delle specie o genotipi selvatici di animali che presentano particolare interesse conservazionistico o gestionale per il Parco anche in funzione di eventuali programmi di gestione o immissione in corso di realizzazione o realizzabili in futuro

 

Nome comune

Categorie tassonomiche e genetiche

Lepre appenninica

Lepus europaeus derivante da ceppi appenninici

Istrice

Hystrix cristata

Martora

Martes martes

Lontra

Lutra lutra

Lupo appenninico

Canis lupus derivante da ceppi appenninici

Orso bruno appenninico

Ursus arctos marsicanus

Gatto selvatico appenninico

Felis silvestris derivante da ceppi appenninici

Lince europea

Linx lynx

Cinghiale

Genotipi selvatici della specie Sus scrofa

Cervo europeo

Cervus elaphus derivante da ceppi europei

Capriolo

Capreolus capreolus

Camoscio appenninico

Rupicapra pyrenaica ornata

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

Biancone

Circaetus gallicus

Albanella minore

Circus pygargus

Nibbio reale

Milvus milvus

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Lanario

Falco biarmicus

Pellegrino

Falco peregrinus

Grifone

Gyps fulsus

Gipeto

Gypeaetus barbatus

Gufo reale

Bubo bubo

Coturnice derivante da ceppi autoctoni

Alectoris graeca derivante da ceppi autoctoni

Starna derivante da ceppi autoctoni

Perdix perdix derivante da ceppi autoctoni

Corvo imperiale

Corvus corax

Endemismi

Tutte le specie faunistiche endemiche o subendemiche del territorio del Parco