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NORMATIVA
PROVVISORIA PER IL RILASCIO DEI NULLA OSTA DELL'ENTE PARCO PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, IMPIANTI ED OPERE ALL'INTERNO DEL PARCO (LEGGE 6
DICEMBRE 1991, N. 394 - ART. 13)* |
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(Testo approvato nella seduta del Consiglio Direttivo n.29.03.1994
verbale n.2, coordinato ed integrato con le modifiche apportate con i
provvedimenti di Consiglio Direttivo nn.126 del 17/10/1996, 29 del
19/04/2000,56 del 17/09/2001.) |
ART. 1 - Oggetto della normativa
Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco
è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco (L. 394/91 - Art. 13).
Fino all'approvazione del
"Regolamento del parco" di cui all'art. 11 della L. 394/91, la
presente normativa provvisoria disciplina la procedura per la presentazione
delle domande di nulla osta e per il relativo rilascio.
Il
nulla osta fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco,
verifica la conformità tra l'intervento proposto, le norme di salvaguardia di
cui all'art. 6 e all'art. 11 della L. 394/91 e le disposizioni del D.P.R. 6
agosto 1993: "Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti
Sibillini."
Sono soggette a preventivo
nulla-osta dell’Ente Parco anche le opere di trasformazione e bonifica agraria.[1]
ART. 2 - Presentazione delle domande
Le richieste di nulla osta di cui al
presente regolamento provvisorio devono essere indirizzate al Presidente
dell'Ente parco, presso la sede dell'Ente stesso in Visso, L.go G. Antinori n.
1, a cura dell'autorità o suo delegato preposti al rilascio delle concessioni o
autorizzazioni a cui si riferisce la domanda.
Le domande devono pervenire complete
della documentazione prevista al successivo art. 7. In caso di documentazione
incompleta il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente
entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il
rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti
richiesti per il completamento formale della domanda.
Ad avvenuto completamento formale
della domanda il responsabile del procedimento provvede a dare notizia al
richiedente dell'avvio formale del procedimento ai sensi dell'art. 8 della
Legge 241/90.
ART. 3 - Organo preposto al rilascio del nulla osta e
relative procedure
Il nulla osta è rilasciato dal
Presidente dell'Ente parco, previo parere obbligatorio della commissione
consultiva di cui al successivo art. 4.
Per iniziativa del presidente o su
richiesta della commissione o di almeno cinque consiglieri dell'Ente parco la
richiesta di nulla osta deve essere sottoposta a delibera del Consiglio
direttivo.
In caso di urgenza e, in particolare
per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il
rilascio del nulla osta il presidente può decidere con proprio atto anche senza
sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a
ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta[2]
nella prima seduta utile.
ART. 4 - Commissione Consultiva
1.
La Commissione
Consultiva è l'organo consultivo del parco per l'esame delle richieste di nulla
osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi,
impianti ed opere all'interno del parco e ad essa si applicano tutte le
normative relative alle commissioni consiliari.
2.
La commissione è
formata da:
2.1. Dal Presidente del Parco o suo delegato che la presiede;
2.2. Dal Direttore del Parco o suo delegato;
2.3. Dai componenti della Giunta Esecutiva di questo Ente Parco;
2.4. Da un funzionario del settore pianificazione e gestione
del
2.5. territorio del parco;
3.
Alle riunioni possono
essere invitati, in qualità di consulenti, per l’esame di pratiche di
particolare rilevanza, previo accertamento della necessità da parte del
Presidente del Parco su proposta del servizio pianificazione e gestione del
territorio, e nomina da parte della Giunta Esecutiva:
3.1. Un Architetto o Ingegnere di comprovata esperienza in
materia di
beni
naturali ed ambientali e storico-culturali;
3.2. Un naturalista di comprovata esperienza in materia di beni
naturali
ed
ambientali;
3.3. Un geologo di
comprovata esperienza in materia idrogeologica;
4.
Alle riunioni è
invitato inoltre il rappresentate del Coordinamento Territoriale per l’ambiente
del Parco (CTA);
5.
Per opere di
particolare rilevanza, infine, alle riunioni possono essere invitati, dal
responsabile del procedimento, il responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale e il responsabile del servizio
dell’Amministrazione incaricata del rilascio dell’autorizzazione paesistica ed
eventuali esperti in specifiche materie urbanistico-edilizie e
paesaggistico-naturalistiche;
6.
La Commissione
consultiva è convocata dal Responsabile del procedimento incaricato dal parco;
7.
La convocazione è
scritta e può essere inviata anche tramite fax o E-mail, almeno due giorni
prima della riunione.
8.
Per la validità delle
adunanze e delle votazioni devono comunque essere presenti almeno la metà dei
componenti.
9.
I processi verbali
delle adunanze sono scritti su un apposito registro del segretario della
commissione (tecnico del servizio pianificazione e gestione del territorio) e
devono contenere il parere espresso con le eventuali prescrizioni ed il
nominativo degli esperti eventualmente invitati.
10. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti; in
caso di non unanimità devono essere riportati i voti ottenuti (favorevoli,
contrari, astenuti). I verbali delle adunanze sono firmati da tutti i membri
della commissione.
11. Il parere espresso dalla commissione deve essere riportato
in forma sintetica sulla pratica esaminata e sui relativi allegati di carattere tecnico-amministrativo con la
dicitura “Esaminato dalla commissione
consultiva nella seduta del ……..... con parere .......”;
12. Analogamente deve essere riportato l’eventuale parere della
Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo con l’indicazione della
deliberazione relativa o l’indicazione dell’utilizzo della procedura d’urgenza
di cui all’articolo precedente;
13. Il responsabile della sorveglianza (se nominato) e i tecnici
istruttori, quali relatori, partecipano ai lavori della C.C. senza diritto di
voto.
14. Fino a che non sarà operativa la pianta organica dell'Ente
parco la C.C. incarica un proprio componente, o in alternativa, un dipendente
di svolgere le funzioni di segretario.
15. La C.C: resta in carica fino all'approvazione del
regolamento del parco che dovrà stabilire le procedure definitive per il rilascio dei nulla osta.
16. La commissione decade con il consiglio direttivo dell'Ente
parco.
ART. 5 - Attribuzioni e compiti della Commissione Consultiva
La commissione consultiva chiamata
ad esprimere al Presidente ed eventualmente al Consiglio direttivo un parere
consultivo obbligatorio relativamente alle domande di nulla osta di cui al
precedente art. 1.
La C.C. esprime il proprio parere in
base a quanto indicato nel precedente art. 1.
Il Presidente e il Consiglio
direttivo possono sottoporre al parere della C.C. tutti gli ulteriori atti di
competenza dell'Ente parco se lo ritengono opportuno.
ART. 6 - Procedure per le adunanze della Commissione
Consultiva[3]
ART. 7 - Documenti richiesti
La domanda da inviare all'Ente parco
per l'ottenimento del nulla osta di cui al precedente Art. 1 è la seguente:
A)
- la domanda su apposito modulo (se esistente);
B)
- i documenti seguenti in carta libera in triplice copia, le copie sono ridotte
a due per le domande che riguardino interventi diretti dell'Ente che deve
rilasciare la concessione o autorizzazione:
1)
Nei settori agricolo, forestale e faunistico:
a.
Stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere
indicata la zona dell'intervento.
b.
Istruttoria degli uffici competenti con certificazione di conformità alle norme
vigenti, indipendentemente dall'esistenza del P.N.
c.
Per le piste forestali, inoltre, dovrà essere presentata la stessa
documentazione richiesta per le strade al successivo punto 2, limitatamente
alle lettere: b - d III ed e.
d.
Autorizzazioni e pareri eventualmente richiesti dalle norme in campo
faunistico.
2)
Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico:
a.
Stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere
indicata la zona dell'intervento;
b.
Estratto della mappa catastale con indicazione dell'intervento;
c.
Stralcio dello strumento urbanistico relativamente all'area di cui alla
richiesta di nulla osta, con chiaramente riportato l'intervento proposto,
composto da:
I. la zonizzazione di Piano vigente e,
eventualmente, adottato con relativa
legenda;
II. le norme tecniche di attuazione del Piano vigenti
e, eventualmente, adottate;
III. la perimetrazione dell'area di cui
alla domanda.
Il
tutto per una porzione di territorio che includa ampie parti circostanti l'area
in oggetto.
d.
Morfologia e stato di fatto dei luoghi con precisazione delle curve di livello
o quote di terreno esistente, elementi arborei, manufatti e loro
caratteristiche ed in particolare:
I. edilizia rurale esistente (superficie coperta, cubatura, stato di conservazione,
destinazione d'uso, caratteristiche dei materiali);
II. murelli di contenimento dei
terrazzamenti, ecc.;
III. viabilità esistente e sue
caratteristiche;
oppure,
in luogo delle suddette descrizioni, stralcio del rilievo
aerofotogrammetrico delle zone interessate ove esistente.
e.
Adeguata rappresentazione di tutte le modifiche che si propone di apportare
agli elementi di cui al punto d.
f.
Documentazione fotografica a colori adeguata all'intervento proposto, in
formato minimo di cm. 10X15, con l'indicazione su apposita mappa dei punti di
vista della rappresentazione fotografica (almeno una copia delle fotografie
deve essere in originale, mentre le altre possono essere fornite in fotocopia
possibilmente a colori).
g.
Relazione illustrativa e tavole grafiche, redatte da tecnico abilitato, in
scala adeguata al tipo di intervento proposto ed esplicative della situazione
attuale, delle caratteristiche dell'intervento e delle eventuali opere di
trasformazione (comprese le tavole di sovrapposizione);
i.
In caso di interventi edilizi, altresì:
I. copia di tutti i pareri istruttori
interni all'Ente richiedente (Istruttoria per la C.E. e
C.E.I., ecc.) e di tutti i pareri
esterni allo stesso (Comunità
Montana, Soprintendenza, Regione, Province, ecc.), quando necessari.