(approvato con D.C.D. n. 4 del 1/2/2002; ultima modifica: D.P. N. 7del 27 /10/2003)
TITOLO I – NORME GENERALI
1. Il presente regolamento, nelle more dell’approvazione del regolamento del Parco di cui all’art. 11 della L. 394/91, disciplina, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le modalità per le operazioni di prelievo selettivo della specie cinghiale (Sus scrofa) effettuate tramite abbattimento o cattura – d’ora in poi denominate operazioni - necessarie per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco, sulla base di criteri di coerenza scientifica e nel rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia delle attività agricole.
1. Le operazioni si svolgono nell’ambito di un piano pluriennale di gestione della specie cinghiale approvato dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell’Ambiente.
2. Il piano può articolarsi in programmi annuali, approvati dalla Giunta esecutiva, o essere da essi integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.
3. Il Responsabile delle operazioni - d’ora in poi denominato Responsabile - è il Responsabile tecnico-scientifico del piano di gestione; il Responsabile predispone il piano e i programmi e si avvale, per la loro attuazione, di un apposito Gruppo di lavoro composto da esperti da lui scelti.
1. Le operazioni sono effettuate dagli iscritti all’Albo degli operatori di selezione del cinghiale istituito dal Parco con delibera del Consiglio direttivo n.43 del 1 aprile 1996 - d’ora in poi denominati operatori di selezione - che siano stati autorizzati ai sensi degli artt. 11 e 18 del presente Regolamento.
2. Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni su tutto il territorio del Parco nel rispetto del presente Regolamento.
1. La sorveglianza viene assicurata dal personale del Coordinamento territoriale per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato, d'ora in poi denominato CTA.
2. Le operazioni devono svolgersi in maniera tale da permettere un’effettiva attività di sorveglianza.
1. Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nel piano di gestione e secondo le modalità indicate, in coerenza con il piano stesso, dal Responsabile. Tali modalità devono essere comunicate tempestivamente al Direttore.
1. Per particolari esigenze gestionali o scientifiche o sanitarie o di sicurezza il Direttore, con il parere del Responsabile o dell'Autorità competente, può in via provvisoria:
a. autorizzare le operazioni con modalità non conformi al calendario di cui al successivo art. 13, comma 8;
b. autorizzare le operazioni in periodi diversi da quelli previsti dal successivo art. 13, comma 10;
c. sospendere le operazioni;
d. applicare criteri di selezione diversi da quelli di cui all'articolo precedente;
e. fissare criteri diversi da quelli previsti dal successivo art.13, comma 5;
f. autorizzare alla detenzione e alla gestione di unità di cattura anche soggetti non abilitati ai sensi dell’art. 16 i quali comunque sono tenuti a conseguire l’abilitazione, pena la revoca dell’autorizzazione.
2. Per esigenze di particolare urgenza e gravità il CTA può disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento e darne immediata comunicazione al Parco e al Responsabile.
3. La realizzazione e l’esito di ogni intervento speciale o urgente dovranno comunque essere comunicati nel corso della prima seduta utile della Giunta esecutiva.
1. Sulla base dei meriti conseguiti nel corso delle operazioni, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e il comportamento, gli operatori di selezione possono chiedere di essere iscritti in un elenco speciale. Possono altresì chiedere di essere iscritti nell’elenco speciale gli operatori di selezione che dimostrino specifiche competenze acquisite attraverso specifici corsi di formazione organizzati dal Parco o da altri enti pubblici o da altri soggetti specificatamente qualificati e all’uopo individuati dal Parco.
2. L’iscrizione nell’elenco speciale viene deliberata dalla Giunta esecutiva previo parere del Responsabile.
3. Gli operatori di selezione iscritti nell’elenco speciale sono prioritariamente impiegati negli interventi di cui all’articolo precedente, nelle attività volte alla formazione anche in qualità di tutori, nelle attività di scambio di cui all'art. 11, comma 4, nonché nelle altre eventuali iniziative di supporto alla gestione della fauna del Parco.
4. Qualora vengano meno le condizioni per l’iscrizione all’elenco speciale la Giunta esecutiva, sentito il Responsabile, può provvedere alla cancellazione.
2. Lo stoccaggio dei campioni biologici che sono oggetto di studio avviene nei congelatori predisposti nei Comandi Stazione del CTA o nelle Case del Parco. Tali campioni devono successivamente essere inoltrati, a cura del CTA, agli Istituti di ricerca e diagnosi competenti individuati dal Parco sentito il Responsabile.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi catturati nonché di quelli abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio.
4. Per i capi abbattuti gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell’abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AUSL e l’autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.
5. Il Parco può stipulare convenzioni per la commercializzazione dei capi sia abbattuti che catturati vivi. In tal caso agli operatori di selezione deve essere garantita un’equa partecipazione agli introiti.
6. Il Parco può promuovere la formazione nel proprio territorio di strutture che abbiano come scopo la raccolta e la commercializzazione degli animali abbattuti o catturati ai sensi del presente regolamento.
7. In caso di contributi concessi dal Parco ai fini di cui al comma precedente, essi sono soggetti a una riduzione progressiva del 10% annuo. Tale riduzione non si applica in mancanza di incremento di reddito, salvo che tale mancanza sia dovuta a scarsa efficienza gestionale.
1. Gli operatori di selezione devono:
a. rispettare scrupolosamente il presente disciplinare e altre eventuali direttive del Parco;
b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all’attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l’efficienza delle operazioni;
c. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
d. osservare un comportamento non lesivo dell’immagine del Parco.
TITOLO II – ABBATTIMENTO SELETTIVO
1. Ottengono, su richiesta, l'iscrizione all’Albo degli operatori di selezione del cinghiale – sezione abbattimenti coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all'abbattimento selettivo.
2. Per conseguire l’abilitazione all’abbattimento selettivo è necessario frequentare l’apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.
3. Il corso si articola in:
a. prova pratica e teorica di preselezione;
b. addestramento teorico-pratico;
c. esame di profitto teorico e pratico;
d. tirocinio.
4. L’abilitazione viene conferita dal Presidente sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.
Art. 11 – Soggetti autorizzati
1. Sono automaticamente autorizzati all'abbattimento selettivo gli iscritti all'Albo di cui al comma 1 del precedente articolo.
2. Possono essere autorizzati dalla Giunta esecutiva, per le sole funzioni di tutoraggio e comunque solo nei casi in cui tali funzioni non possono essere svolte dagli operatori di selezione, soggetti di comprovata esperienza scelti su una rosa proposta dal Responsabile.
3. I soggetti autorizzati devono comunque essere in regola con l’uso delle armi ai sensi delle vigenti norme.
4. Per motivi di scambio di esperienze nell’ambito di accordi programmatici con altre aree protette in Italia o all’estero o per motivi di formazione la Giunta esecutiva, sentiti il Responsabile e il CTA, può autorizzare, nel rispetto del calendario di cui all'art. 13, comma 8, e delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati e non siano in numero superiore a due per ciascun operatore.
5. Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all’attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica o di informazione sulle attività del Parco.
Art. 12 – Organizzazione degli operatori di selezione
1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco viene diviso in settori ciascuno dei quali comprende il territorio di uno o più Comuni secondo quanto indicato nel piano di gestione.
2. Gli operatori di selezione si organizzano autonomamente in gruppi. Ciascun gruppo:
a. comprende gli operatori di selezione residenti nel territorio di uno o più Comuni del Parco, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
b. opera all’interno del settore di riferimento;
c. designa un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Parco;
d. sceglie i partecipanti alle operazioni tenendo conto prioritariamente dei criteri di efficienza e di partecipazione, stabiliti sulla base di verifiche eque.
3. Gli operatori di selezione non residenti nei Comuni del Parco si ripartiscono equamente tra i vari gruppi, con priorità per quelli delle Province in cui hanno la residenza o il domicilio.
4. Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del rappresentante di quest'ultimo e del Responsabile e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile purché permanga in tale gruppo per un periodo non inferiore a 6 mesi.
5. Per esigenze gestionali il Responsabile può disporre diversamente da quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 13 – Modalità e tecniche dell’abbattimento selettivo
1. Gli abbattimenti sono effettuati di norma per aspetto o per appostamento oppure, su indicazione del Responsabile, per cerca e comunque soltanto con carabina ad anima rigata e ottica di puntamento.
2. Gli abbattimenti per cerca sono effettuati con accompagnamento di una pattuglia del CTA per ogni operatore e sono previsti espressamente nel calendario di cui al successivo comma 8. Gli abbattimenti per aspetto o per appostamento sono effettuati in siti di prelievo scelti o individuati dagli operatori di selezione al momento dell’inizio delle operazioni, in accordo con il personale del CTA e i componenti del Gruppo di lavoro, compatibilmente con eventuali esigenze tecniche, gestionali o di sicurezza.
3. Nel caso in cui accadano imprevisti tali da inficiare le operazioni nel sito prescelto, l’operatore di selezione, su conferma verbale del direttore delle operazioni e del personale del C.T.A., può trasferirsi in altro sito di prelievo dello stesso settore.
4. Nel caso in cui il piano di gestione o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario.
5. Per ogni giornata di prelievo, all’interno di ciascun settore possono essere attivati fino a 7 siti.
6. In ciascun sito di prelievo le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, può essere accompagnato da altro operatore di selezione disarmato scelto nell’ambito del proprio gruppo.
7. In ciascun sito di prelievo ogni operatore può muoversi all’interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita dal CTA.
8. Le operazioni sono effettuate in conformità a un calendario almeno mensile predisposto dal CTA su indicazione del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione, stabilisce il periodo, i giorni, gli orari nonché i settori, il numero di operatori di selezione e i luoghi di appuntamento per ciascun gruppo.
9. Per le esigenze di cui all'art. 6, comma 1, il calendario può essere redatto per una durata inferiore al mese.
10. E’ in ogni caso fatto divieto di svolgere attività di abbattimento selettivo nei seguenti periodi:
a. nei giorni festivi e prefestivi;
b. dal 23 dicembre al 6 gennaio;
c. dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua;
d. dal 25 aprile al 1 maggio;
e. dal 15 luglio al 31 agosto.
11. In ciascun settore le operazioni sono dirette da un componente del Gruppo di lavoro ovvero, qualora non disponibile, dal personale del CTA.
12. E’ in ogni caso vietato pasturare o utilizzare altre tecniche di richiamo qualora i proprietari dei terreni non siano d’accordo.
13. La Giunta esecutiva, sentito il Responsabile, può affidare a uno o più operatori di selezione singole zone con più siti di prelievo. In tali zone gli operatori di selezione si impegnano a raggiungere specifici obiettivi gestionali prefissati nonché a sviluppare altre attività di supporto alla gestione faunistica stabilite dal Parco.
1. La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a. l’animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
b. nell’eventualità che l’animale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d’acqua, pareti rocciose;
b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
c. in condizioni di scarsa luminosità nell’ottica;
d. a braccio libero;
e. più di due colpi in rapida sequenza;
4. All’orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l’operatore scarica la carabina nel sito di prelievo.
1. Gli operatori di selezione devono:
a. comunicare al direttore delle operazioni e al personale del CTA addetto alla sorveglianza delle operazioni stesse il sito di prelievo scelto;
b. essere riconoscibili, durante le operazioni, in particolare tramite apposita targhetta con foto e timbro del Parco;
c. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e previo parere del Parco;
d. rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità;
e. segnalare e motivare al Gruppo di lavoro, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni e, ove possibile, provvedere a farsi sostituire da operatori dello stesso gruppo;
f. garantire la partecipazione almeno ad una giornata di prelievo per ogni bimestre in cui si svolgono le operazion, salvo giustificati motivi;
g. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro.
TITOLO III – CATTURA
Art. 16 – Iscrizione all'Albo degli operatori di selezione di selezione del cinghiale - sezione catture
1. Ottengono su richiesta l'iscrizione all'Albo degli operatori di selezione del cinghiale - sezione catture coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alle catture.
2. Per conseguire l’abilitazione alle catture è necessario frequentare l’apposito corso organizzato dal Parco e coordinato dal Responsabile.
3. L’abilitazione viene conferita dal Presidente sulla base del giudizio emesso da una commissione nominata dalla Giunta esecutiva.
Art. 17 – Unità di cattura
1. Le catture vengono effettuate tramite apposite trappole denominate, ai fini del presente regolamento, unità di cattura.
2. L’unità di cattura è una trappola permanente o temporanea, di cattura singola o collettiva, eventualmente dotata di schermatura parziale o totale.
3. Le unità di cattura sono di regola realizzate dal gestore secondo le modalità e i modelli prescritti dal Parco su indicazione del Responsabile.
4. Le unità di cattura sono sottoposte a collaudo tecnico da parte del Responsabile che dovrà inviare al Parco un certificato di idoneità.
5. Ogni unità di cattura certificata è registrata in apposito elenco e contrassegnata mediante l’affissione di una targa del Parco contenente un numero di identificazione.
Art. 18 – Soggetti autorizzati
1. Possono su richiesta detenere una o più unità di cattura le Comunanze agrarie o altri soggetti che siano proprietari o conduttori di fondi ricompresi nei confini del Parco o che siano da essi autorizzati.
2. Pervenuta la richiesta il Parco procede, tramite il Responsabile e il CTA, alla verifica sul campo di tutte le condizioni ritenute necessarie per una corretta collocazione e gestione delle unità di cattura.
3. In caso di verifica positiva il Direttore rilascia l’autorizzazione alla detenzione delle unità di cattura.
4. La gestione delle unità di cattura è affidata ad operatori di selezione indicati dai soggetti di cui al primo comma iscritti all’Albo di cui all’art. 16.
Art. 19 –Modalità di gestione
1. Il gestore opera in conformità a un calendario predisposto dal CTA sentito il Responsabile. Il calendario, redatto sulla base degli obiettivi fissati dal piano di gestione e definito per un periodo almeno trimestrale, stabilisce i siti e i periodi di cattura.
2. Le operazioni di cattura sono coordinate da un esperto del Gruppo di lavoro.
3. Alla gestione delle unità di cattura possono collaborare i gestori delle Case del Parco se richiesti o altro personale autorizzato dal Parco.
4. In caso di cattura di uno o più individui di cinghiale il gestore avvisa tempestivamente il Gruppo di lavoro o il Comando Stazione del CTA competente per territorio o, nel caso questo non sia reperibile, gli altri soggetti di cui al comma precedente. Si dovrà, ove possibile, provvedere alla documentazione fotografica.
5. Sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 5, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, gli esemplari di cinghiale catturati possono essere liberati, trasferiti o abbattuti in loco.
6. Il trasferimento di esemplari vivi, ai sensi delle vigenti norme, è possibile nell’ambito dei programmi di commercializzazione del Parco.
7. Previa richiesta motivata del gestore, il Parco può autorizzare il trasferimento anche ad altri scopi, con esclusione di quelli finalizzati al ripopolamento od introduzione. È in ogni caso vietato utilizzare i capi catturati per finalità di introduzione e ripopolamento nel territorio italiano.
8. L’abbattimento in loco dei cinghiali catturati è effettuato dal gestore, qualora in regola con le norme sull’uso delle armi, o da un operatore iscritto all’Albo ai sensi dell’art. 10.
9. In caso di cattura di animali selvatici appartenenti a specie diverse dal cinghiale il gestore avvisa tempestivamente il Gruppo di lavoro e il CTA o, nel caso in cui questi non siano reperibili, gli altri soggetti di cui al comma 3. Ove possibile si provvederà alla documentazione fotografica. Dovrà comunque essere assicurata la liberazione nei tempi più rapidi possibili.
10. In caso di cattura di cani vaganti ritenuti pericolosi il gestore, oltre ai soggetti di cui al punto precedente, avvisa l’AUSL territorialmente competente.
11. In caso di cattura di animali domestici il gestore procede direttamente alla loro liberazione.
12. Nel caso in cui un animale selvatico catturato venga rinvenuto morto il gestore provvede a segnalarlo al CTA e al Gruppo di lavoro che forniranno le opportune indicazioni.
Art. 20 – Norme comportamentali specifiche
1. Il gestore è responsabile del funzionamento, della manutenzione e dell’integrità delle unità di cattura registrate per la cui gestione è stato autorizzato.
2. Il gestore deve:
a. provvedere alla manutenzione delle unità di cattura, con particolare riguardo al dispositivo di chiusura;
b. predisporre e mantenere la rete di inviti alimentari e di esche secondo le modalità prescritte dal Responsabile;
c. individuare gli operatori di selezione che devono provvedere all’abbattimento dei capi catturati;
d. ispezionare quotidianamente l’unità di cattura attivata, almeno una volta al mattino entro due ore dopo l’alba e una volta nel pomeriggio nelle due ore prima del tramonto;
e. tenere e aggiornare il registro dell’unità di cattura consegnato dal Gruppo di lavoro al momento dell’attivazione di essa.
TITOLO IV – SANZIONI
1. Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all’art. 9 comportano la sospensione dall’Albo per un periodo da 1 a 6 mesi.
2. Le violazioni alle norme comportamentali specifiche di cui agli artt. 15 e 20 comportano la sospensione dall’Albo per un periodo da 1 a 3 mesi.
3. Le violazioni alle norme di sicurezza di cui all’art.14 comportano la sospensione dall’Albo per un periodo da 3 mesi a 2 anni.
4. Le violazioni di cui ai precedenti commi sono segnalate al Parco dal CTA o dai componenti del Gruppo di lavoro mediante relazione scritta.
5. La recidività nelle violazioni di cui ai precedenti commi può comportare la cancellazione dall’Albo.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite dalla Giunta esecutiva su proposta di un’apposita commissione composta da:
1) il Direttore del Parco o un suo delegato;
2) il Coordinatore del CTA o un suo delegato;
3) il Responsabile tecnico-scientifico o un suo delegato;
4) il Rappresentante del gruppo cui appartiene l’operatore di selezione sottoposto al procedimento. Nel caso in cui sia sottoposto a procedimento il Rappresentante, il gruppo degli operatori individua un altro soggetto.
7. Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del Parco sono sospesi dall’Albo fino al momento della sentenza definitiva di proscioglimento. La condanna o il patteggiamento per tali reati comporta comunque la cancellazione dall’Albo.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
2. Le unità di cattura esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere operative. Gli operatori di selezione sono tenuti a conseguire l'abilitazione. In caso contrario l'autorizzazione viene revocata.