ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Dott.ssa Maria Laura Talamè ( DCD n. 65/2020 ), che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

Ricevuta la richiesta, il RPCT verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Parco, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico semplice

La richiesta, indirizzata al RPCT, può essere trasmessa attraverso il modulo in calce e presentata, alternativamente:

Modulistica

Accesso civico generalizzato (cd Foia)

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

Registro accessi

 

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