ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Tipologia Riferimento normativo Enti destinatari
A  art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte  le amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,  i  Comuni,  le  Comunità  montane e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti
B art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 1, c. 34, l. n. 190/2012
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  enti pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti
D art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  
E art. 28, d.lgs. n. 33/2013 Regioni, Province autonome e Province
F art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Comuni
H art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Aziende sanitarie ed ospedaliere
I art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario
P art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico
T art. 11, d.lgs. n. 33/2013
art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013
art. 1, c. 34, l. n. 190/2012
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni.
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti