SPORTELLI INFORMATIVI DEL
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI – REGOLAMENTO Approvato con delibera di
Consiglio direttivo n. 55 del 17.09.2001 |
Gli
sportelli informativi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno lo scopo
di:
-
contribuire a promuovere
il Parco e offrire informazioni sulle attività dell'Ente Parco, degli altri
enti pubblici all'interno del territorio del Parco e degli operatori del Parco;
-
fungere da tramite
anche per i servizi offerti dalle Case del Parco e svolgere qualsiasi altra
attività promozionale di supporto al Parco.
Gli
sportelli informativi sono gestiti da soggetti sia pubblici che privati che ne
facciano richiesta all'Ente Parco, che offrano idonee garanzie di competenza e
professionalità e che si impegnino a sostenerne l'intero costo.
La
richiesta di cui al precedente comma è sottoposta a giudizio insindacabile
della Giunta esecutiva.
La
Giunta esecutiva dovrà esprimere il suo giudizio tenendo conto tra l'altro dei
seguenti elementi:
-
i soggetti pubblici
dovranno assicurare un responsabile dello sportello di adeguata professionalità
e comprovata conoscenza del territorio e delle attività del Parco;
-
i soggetti privati
dovranno:
a.
presentare un
programma annuale delle attività da svolgere;
b.
garantire adeguata
professionalità e comprovata conoscenza del territorio e delle attività del
Parco;
c.
dimostrare la
coerenza tra lo sportello informativo e il contesto all'interno del quale esso
si colloca.
Gli
sportelli informativi sono collocati fuori del territorio del Parco in punti
strategici sia in Italia sia all'estero e possono operare anche stagionalmente.
Il
soggetto gestore dello sportello informativo si impegna a:
-
tenere
continuativamente contatti con l'Ente Parco;
-
inviare una relazione
sull'attività svolta e i risultati ottenuti con cadenza semestrale per il primo
anno di gestione e annuale per gli anni successivi;
-
osservare le
direttive dell'Ente Parco.
Il
Parco potrà effettuare controlli e verifiche per garantire che gli scopi e le
finalità degli sportelli informativi vengano perseguiti.
L'Ente
Parco metterà a disposizione dello sportello informativo il materiale
istituzionale e, su richiesta del gestore, l'Ente Parco potrà fornire
l'oggettistica da commercializzare alle stesse condizioni previste per le Case
del Parco;
Il
rapporto con il soggetto gestore dello sportello informativo è regolamentato da
apposita convenzione. Tale convenzione avrà inizialmente durata di un anno e,
in caso di valutazione positiva, potrà essere rinnovata triennalmente.
La
convenzione potrà comunque essere risolta qualora il gestore non osservi le
clausole convenzionali o non segua le direttive dell'Ente Parco o comunque non
operi secondo le finalità proprie del Parco.