SPORTELLI INFORMATIVI DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI – REGOLAMENTO

 

Approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 55 del 17.09.2001

 

 

 

Art.1

 

Gli sportelli informativi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno lo scopo di:

-          contribuire a promuovere il Parco e offrire informazioni sulle attività dell'Ente Parco, degli altri enti pubblici all'interno del territorio del Parco e degli operatori del Parco;

-          fungere da tramite anche per i servizi offerti dalle Case del Parco e svolgere qualsiasi altra attività promozionale di supporto al Parco.

 

Art.2

 

Gli sportelli informativi sono gestiti da soggetti sia pubblici che privati che ne facciano richiesta all'Ente Parco, che offrano idonee garanzie di competenza e professionalità e che si impegnino a sostenerne l'intero costo.

La richiesta di cui al precedente comma è sottoposta a giudizio insindacabile della Giunta esecutiva.

 

Art.3

 

La Giunta esecutiva dovrà esprimere il suo giudizio tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:

-          i soggetti pubblici dovranno assicurare un responsabile dello sportello di adeguata professionalità e comprovata conoscenza del territorio e delle attività del Parco;

-          i soggetti privati dovranno:

a.      presentare un programma annuale delle attività da svolgere;

b.      garantire adeguata professionalità e comprovata conoscenza del territorio e delle attività del Parco;

c.      dimostrare la coerenza tra lo sportello informativo e il contesto all'interno del quale esso si colloca.

 

Art.4

 

Gli sportelli informativi sono collocati fuori del territorio del Parco in punti strategici sia in Italia sia all'estero e possono operare anche stagionalmente.

 

Art.5

 

Il soggetto gestore dello sportello informativo si impegna a:

-          tenere continuativamente contatti con l'Ente Parco;

-          inviare una relazione sull'attività svolta e i risultati ottenuti con cadenza semestrale per il primo anno di gestione e annuale per gli anni successivi;

-          osservare le direttive dell'Ente Parco.

Il Parco potrà effettuare controlli e verifiche per garantire che gli scopi e le finalità degli sportelli informativi vengano perseguiti.

 

Art.6

 

L'Ente Parco metterà a disposizione dello sportello informativo il materiale istituzionale e, su richiesta del gestore, l'Ente Parco potrà fornire l'oggettistica da commercializzare alle stesse condizioni previste per le Case del Parco;

 

Art.7

 

Il rapporto con il soggetto gestore dello sportello informativo è regolamentato da apposita convenzione. Tale convenzione avrà inizialmente durata di un anno e, in caso di valutazione positiva, potrà essere rinnovata triennalmente.

La convenzione potrà comunque essere risolta qualora il gestore non osservi le clausole convenzionali o non segua le direttive dell'Ente Parco o comunque non operi secondo le finalità proprie del Parco.