Quale futuro
per i Monti Sibillini?
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Le XII giornate micologiche
Le castagne, un tesoro
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Le sagre della castagna
Il castagno e i suoi frutti
Indennizzo dei danni
provocati dalla fauna
selvatica
Un progetto
per il turismo sostenibile
Notizie in breve
Le manifestazioni
nei comuni
del Parco
Le piante officinali:
un’opportunità
economica e ambientale
Indennizzo dei danni provocati
dalla fauna selvatica

La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 prevede all’art. 15
l’indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica.
Tale norma si propone di prevenire i conflitti che possono nascere tra
l’interesse superiore della tutela dell’ambiente e quello dei singoli
cittadini che subiscono una diminuzione del proprio patrimonio a causa
di tali danni.
Va chiarita, innanzitutto - come precisato nella nota ordinanza n. 4/2001
della Corte Costituzionale - la differenza tra i danni arrecati da animali
domestici e quelli provocati dalla fauna selvatica: nel primo caso,
l’animale rientra nella sfera giuridica del soggetto che ne ha la
disponibilità e la custodia ed è tenuto al risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 2052 del codice civile; i danni prodotti dalla fauna
selvatica - cioè da animali che soddisfino il godimento dell’intera
collettività, nazionale e internazionale - costituiscono, invece, un evento
puramente naturale, di cui l’intera comunità deve farsi carico, per
conseguire una migliore qualità della vita propria, della collettività attuale
e di quella futura.
In secondo luogo, occorre soffermarsi sulla distinzione tra i termini
indennizzo e risarcimento dei danni che è sia concettuale sia giuridica
e si riflette, ai fini pratici, sulla misura della somma erogata e sul regime
probatorio. Se infatti, il risarcimento comporta per il responsabile
l’obbligo del ristoro totale dei danni accertati, l’indennizzo - proprio in
quanto legato esclusivamente all’interesse superiore della collettività -
rappresenta una somma che, erogata a titolo forfettario, viene
determinata in modo discrezionale dall’amministrazione pubblica.
Dal punto di vista probatorio, inoltre, mentre nel caso del risarcimento
chi ha subito il danno deve dare la prova dell’esistenza sia del nesso di
causalità, sia dell’elemento soggettivo dell’illecito in capo al responsabile
(dolo o colpa), nel caso dell’indennizzo occorre solo provare il danno e
il nesso di causalità fra il danno e il fatto (cioè la prova della predazione
da parte della fauna selvatica), a prescindere dall’esistenza di una
responsabilità del soggetto che è tenuto all’indennizzo.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, chiamato in giudizio a risarcire
i danni prodotti dalla fauna al patrimonio agricolo, ha visto anche di
recente riconosciute le proprie ragioni: i giudici competenti hanno, infatti,
accolto l’impostazione secondo cui il Parco, pur essendo tenuto
all’indennizzo ai sensi dell’art. 15 della l. 394/1991, non può essere
chiamato a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica.
Le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi nel
Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono definite nello specifico
regolamento - pubblicato nel sito www.sibillini.net - in cui è previsto
che:
• la denuncia dell’evento dannoso deve essere presentata entro 24
ore dalla scoperta del danno al Comando Stazione Forestale dello Stato,
compilando l’apposito modello;
• all’accertamento del danno e alla quantificazione del relativo
pregiudizio provvede, di norma, il Coordinamento Territoriale per
l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;
• la misura della somma erogata è definita in percentuale rispetto al
danno stimato. Nel caso di danni all’agricoltura, inoltre, l’indennizzo è
aumentato qualora si tratti di colture attuate con tecniche agricole a
basso impatto ambientale ovvero con tecniche agricole biologiche.
Tale disciplina ammette a indennizzo solo i danni provocati da
mammiferi (ad eccezione dei micromammiferi) al patrimonio
agro-forestale, zootecnico e alle persone, con l’esclusione dei danni a
beni e quelli comunque derivanti da sinistri stradali.
In effetti, l’art 141 del Codice della strada richiede un elevato grado di
diligenza del conducente obbligato a tenere una velocità adeguata al
tratto stradale, in modo da mantenere il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di
sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo, a fronte di qualsiasi
ostacolo prevedibile. In tal senso l’esclusione dell’indennizzo dei danni
provocati dalla fauna in caso di sinistri stradali appare coerente con lo
spirito della stessa legge quadro e con le previsioni del Codice della
strada nonché in linea con la prassi seguita da numerosi altri Parchi
Nazionali.
La scelta di destinare gran parte delle risorse per l’indennizzo ai danni
arrecati dalla fauna all’agricoltura e all’allevamento, trova fondamento
oltre che nell’art. 1 della legge quadro - che indica tra le finalità del
Parco quella della promozione delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali - anche nello Statuto. L’agricoltura, infatti, è considerata uno
degli elementi centrali che assicura uno sviluppo sostenibile del territorio,
a tutela e promozione del quale il Parco si è impegnato con diverse
azioni e anche privilegiando nella gestione delle risorse l’indennizzo dei
danni alle attività tradizionali piuttosto che ai beni.

Roberta Emili


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