Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 prevede allart. 15 lindennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica. Tale norma si propone di prevenire i conflitti che possono nascere tra linteresse superiore della tutela dellambiente e quello dei singoli cittadini che subiscono una diminuzione del proprio patrimonio a causa di tali danni. Va chiarita, innanzitutto - come precisato nella nota ordinanza n. 4/2001 della Corte Costituzionale - la differenza tra i danni arrecati da animali domestici e quelli provocati dalla fauna selvatica: nel primo caso, lanimale rientra nella sfera giuridica del soggetto che ne ha la disponibilità e la custodia ed è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dellart. 2052 del codice civile; i danni prodotti dalla fauna selvatica - cioè da animali che soddisfino il godimento dellintera collettività, nazionale e internazionale - costituiscono, invece, un evento puramente naturale, di cui lintera comunità deve farsi carico, per conseguire una migliore qualità della vita propria, della collettività attuale e di quella futura. In secondo luogo, occorre soffermarsi sulla distinzione tra i termini indennizzo e risarcimento dei danni che è sia concettuale sia giuridica e si riflette, ai fini pratici, sulla misura della somma erogata e sul regime probatorio. Se infatti, il risarcimento comporta per il responsabile lobbligo del ristoro totale dei danni accertati, lindennizzo - proprio in quanto legato esclusivamente allinteresse superiore della collettività - rappresenta una somma che, erogata a titolo forfettario, viene determinata in modo discrezionale dallamministrazione pubblica. Dal punto di vista probatorio, inoltre, mentre nel caso del risarcimento chi ha subito il danno deve dare la prova dellesistenza sia del nesso di causalità, sia dellelemento soggettivo dellillecito in capo al responsabile (dolo o colpa), nel caso dellindennizzo occorre solo provare il danno e il nesso di causalità fra il danno e il fatto (cioè la prova della predazione da parte della fauna selvatica), a prescindere dallesistenza di una responsabilità del soggetto che è tenuto allindennizzo. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, chiamato in giudizio a risarcire i danni prodotti dalla fauna al patrimonio agricolo, ha visto anche di recente riconosciute le proprie ragioni: i giudici competenti hanno, infatti, accolto limpostazione secondo cui il Parco, pur essendo tenuto allindennizzo ai sensi dellart. 15 della l. 394/1991, non può essere chiamato a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica. Le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono definite nello specifico regolamento - pubblicato nel sito www.sibillini.net - in cui è previsto che: la denuncia dellevento dannoso deve essere presentata entro 24 ore dalla scoperta del danno al Comando Stazione Forestale dello Stato, compilando lapposito modello; allaccertamento del danno e alla quantificazione del relativo pregiudizio provvede, di norma, il Coordinamento Territoriale per lAmbiente del Corpo Forestale dello Stato; la misura della somma erogata è definita in percentuale rispetto al danno stimato. Nel caso di danni allagricoltura, inoltre, lindennizzo è aumentato qualora si tratti di colture attuate con tecniche agricole a basso impatto ambientale ovvero con tecniche agricole biologiche. Tale disciplina ammette a indennizzo solo i danni provocati da mammiferi (ad eccezione dei micromammiferi) al patrimonio agro-forestale, zootecnico e alle persone, con lesclusione dei danni a beni e quelli comunque derivanti da sinistri stradali. In effetti, lart 141 del Codice della strada richiede un elevato grado di diligenza del conducente obbligato a tenere una velocità adeguata al tratto stradale, in modo da mantenere il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente larresto tempestivo, a fronte di qualsiasi ostacolo prevedibile. In tal senso lesclusione dellindennizzo dei danni provocati dalla fauna in caso di sinistri stradali appare coerente con lo spirito della stessa legge quadro e con le previsioni del Codice della strada nonché in linea con la prassi seguita da numerosi altri Parchi Nazionali. La scelta di destinare gran parte delle risorse per lindennizzo ai danni arrecati dalla fauna allagricoltura e allallevamento, trova fondamento oltre che nellart. 1 della legge quadro - che indica tra le finalità del Parco quella della promozione delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali - anche nello Statuto. Lagricoltura, infatti, è considerata uno degli elementi centrali che assicura uno sviluppo sostenibile del territorio, a tutela e promozione del quale il Parco si è impegnato con diverse azioni e anche privilegiando nella gestione delle risorse lindennizzo dei danni alle attività tradizionali piuttosto che ai beni. Roberta Emili |
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