Regolamento per la detenzione nel territorio del Parco di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o geneotipi selvatici. (approvato con DCD n. 17 del 12.02.2003 - entrata in vigore:15.10.2003) Art. 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina, nelle more del regolamento del Parco di cui allart. 11 della L. n.394 del 6.12.1991, le modalità per la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici nel territorio del Parco al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Parco e in particolare di: a. prevenire l'introduzione di specie animali estranee, che possano alterare l'equilibrio naturale; b. favorire il ripristino degli ecosistemi anche attraverso programmi di reintroduzione di specie faunistiche estinte; c. promuovere, nel quadro della conservazione della biodiversità e della gestione faunistica, le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica o ricreative compatibili. Art. 2. Norme generali 1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, nel territorio del Parco è vietata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici: a. inclusi nellelenco di cui allallegato A, i quali possono interferire negativamente, per aspetti genetici, ecologici o bio-sanitari, con la fauna o gli ecosistemi del Parco; b. inclusi nellelenco di cui allallegato B, i quali presentano particolare interesse conservazionistico o gestionale per il Parco anche in funzione di programmi di gestione o immissione in corso di realizzazione o realizzabili in futuro da parte del Parco o comunque in collaborazione con esso; c. che sono utilizzati per attività di ricerca scientifica o di educazione ambientale; d. che sono utilizzati per le seguenti attività le quali possono entrare in conflitto con le finalità del Parco: produzione di pellicce, vivisezione, giardini zoologici e simili, safari park e simili, spettacoli con animali in forma non occasionale. 2. La detenzione di esemplari vivi di animali di cui alla lettera b del precedente comma può essere autorizzata dal Parco solo allinterno delle strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, fatta salva la possibilità di detenere uccelli rapaci destinati ad attività di falconeria ai sensi delle norme vigenti. 3. Può altresì essere autorizzata dal Parco la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici per attività di cui al comma 1, lettera c, del presente articolo, svolte nellambito di programmi coerenti con le finalità del Parco. 4. La detenzione degli animali e la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti comma 2 e 3 devono comunque avvenire nel rispetto di tutte le vigenti norme e in maniera tale da garantire, in particolare: a. ladeguata documentazione relativa alla provenienza e alle caratteristiche genealogiche e comprovante il buono stato sanitario degli animali introdotti; b. la prevenzione di situazioni che possono provocare stress, sofferenza o danni fisici agli animali; c. la prevenzione del rischio di fughe accidentali o dolose degli animali; d. la prevenzione del rischio di interferenze, anche di tipo biosanitario, con lambiente naturale circostante la struttura; e. adeguata attività di controllo, vigilanza e manutenzione della struttura; f. adeguato monitoraggio bio-sanitaria e relativa assistenza degli animali; 5. Gli elenchi di cui agli allegati A e B possono essere aggiornati dalla Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore. Art. 3. Aree faunistiche 1. E' definita area faunistica qualsiasi area naturale o seminaturale fisicamente delimitata ove vengono immessi e gestiti in stato di semilibertà esemplari appartenenti alle entità faunistiche selvatiche, attualmente o storicamente presenti nel territorio del Parco, per finalità di reintroduzione, ripopolamento, ricerca scientifica e, in generale, per finalità connesse alla conservazione e alla gestione faunistica. 2. Larea faunistica può altresì ospitare entità faunistiche in pericolo di estinzione non presenti attualmente nel territorio del Parco e in cui non ne sia accertata la presenza in tempi storici, per esigenze direttamente legate alla loro conservazione. 3. Nel territorio del Parco le aree faunistiche possono essere realizzate su autorizzazione del Parco per le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2, in coerenza con la programmazione generale del Parco. 4. La gestione delle aree faunistiche viene effettuata con il coordinamento tecnico-scientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco. 5. All'interno delle aree faunistiche possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, attività turistiche, ricreative, di formazione e di educazione ambientale. Art. 4. Centri di recupero 1. E definito centro di recupero qualsiasi struttura in cui vengono ricoverati esemplari di animali selvatici rinvenuti feriti nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, per finalità di recupero sanitario, riabilitazione alla vita selvatica e reimmissione nel proprio ambiente naturale. 2. Nel territorio del Parco i centri di recupero possono essere realizzati, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente per le finalità di cui al precedente comma, in coerenza con la programmazione generale del Parco. 3. Ogni centro di recupero deve essere adeguatamente specializzato alla riabilitazione di almeno una categoria tassonomica di animali vertebrati di livello non inferiore allordine. 4. La gestione dei centri di recupero viene effettuata con il coordinamento tecnico-scientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco. 5. Nei centri di recupero possono essere ricoverati prioritariamente animali selvatici che hanno subito danni fisici ritenuti non guaribili spontaneamente e che sono stati ritrovati nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, con ulteriore preferenza per quelli inclusi negli allegati della direttiva Habitat (92/43/CEE) e della direttiva Uccelli (79/409/CEE). 6. Allinterno dei centri di recupero possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, le attività di ricerca scientifica, di formazione e di educazione ambientale. Art. 5. Altre strutture faunistiche 1. Altre strutture faunistiche quali impianti ittiogenici, acquari, terrari, voliere e ricoveri temporanei sono assimilate, qualora destinati alle entità faunistiche e alle finalità di cui ai comma 1 e 2 dellart. 3, alle aree faunistiche ai fini dellapplicazione del presente regolamento. Art. 6. Sanzioni 1. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dellart. 30 della L. 394/91. Art. 7. Deroghe 1. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere stabilite dalla Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore, previo parere favorevole dellIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi Veterinari delle ASL ovvero di altro Ente competente in materia. Art. 8. Norme transitorie 1. Salvo il rispetto delle norme vigenti, è autorizzata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici di cui agli allegati A e B in atto al momento dellentrata in vigore del presente regolamento purché tale detenzione non costituisca un potenziale rischio ai fini della conservazione degli equilibri naturali del Parco. 2. Entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento la detenzione di cui al precedente comma deve essere comunicata al CTA del CFS che provvederà a darne notizia al Parco. 3. Entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento le strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4, e 5 preesistenti devono adeguare la gestione alle norme in esso contenute. |
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