Regolamento per la detenzione nel territorio del
Parco di esemplari vivi di animali appartenenti
a specie o geneotipi selvatici.
(approvato con DCD n. 17 del 12.02.2003 - entrata in vigore:15.10.2003)

Art. 1. Finalità
1. Il presente regolamento disciplina, nelle more del regolamento del Parco
di cui all’art. 11 della L. n.394 del 6.12.1991, le modalità per la detenzione
di esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici nel
territorio del Parco al fine di garantire e promuovere la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale del Parco e in particolare di:
a. prevenire l'introduzione di specie animali estranee, che possano alterare
l'equilibrio naturale;
b. favorire il ripristino degli ecosistemi anche attraverso programmi di
reintroduzione di specie faunistiche estinte;
c. promuovere, nel quadro della conservazione della biodiversità e della
gestione faunistica, le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica
o ricreative compatibili.

Art. 2. Norme generali
1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, nel territorio del Parco
è vietata la detenzione di esemplari vivi di animali appartenenti a specie
o genotipi selvatici:
a. inclusi nell’elenco di cui all’allegato A, i quali possono interferire
negativamente, per aspetti genetici, ecologici o bio-sanitari, con la fauna
o gli ecosistemi del Parco;
b. inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, i quali presentano particolare
interesse conservazionistico o gestionale per il Parco anche in funzione di
programmi di gestione o immissione in corso di realizzazione o realizzabili
in futuro da parte del Parco o comunque in collaborazione con esso;
c. che sono utilizzati per attività di ricerca scientifica o di educazione
ambientale;
d. che sono utilizzati per le seguenti attività le quali possono entrare in
conflitto con le finalità del Parco: produzione di pellicce, vivisezione, giardini
zoologici e simili, safari park e simili, spettacoli con animali in forma non
occasionale.

2. La detenzione di esemplari vivi di animali di cui alla lettera b del
precedente comma può essere autorizzata dal Parco solo all’interno delle
strutture faunistiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento,
fatta salva la possibilità di detenere uccelli rapaci destinati ad attività di
falconeria ai sensi delle norme vigenti.

3. Può altresì essere autorizzata dal Parco la detenzione di esemplari vivi di
animali appartenenti a specie o genotipi selvatici per attività di cui al
comma 1, lettera c, del presente articolo, svolte nell’ambito di programmi
coerenti con le finalità del Parco.

4. La detenzione degli animali e la realizzazione delle strutture di cui ai
precedenti comma 2 e 3 devono comunque avvenire nel rispetto di tutte le
vigenti norme e in maniera tale da garantire, in particolare:
a. l’adeguata documentazione relativa alla provenienza e alle caratteristiche
genealogiche e comprovante il buono stato sanitario degli animali introdotti;
b. la prevenzione di situazioni che possono provocare stress, sofferenza o
danni fisici agli animali;
c. la prevenzione del rischio di fughe accidentali o dolose degli animali;
d. la prevenzione del rischio di interferenze, anche di tipo biosanitario, con
l’ambiente naturale circostante la struttura;
e. adeguata attività di controllo, vigilanza e manutenzione della struttura;
f. adeguato monitoraggio bio-sanitaria e relativa assistenza degli animali;

5. Gli elenchi di cui agli allegati A e B possono essere aggiornati dalla
Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore.

Art. 3. Aree faunistiche
1. E' definita area faunistica qualsiasi area naturale o seminaturale
fisicamente delimitata ove vengono immessi e gestiti in stato di semilibertà
esemplari appartenenti alle entità faunistiche selvatiche, attualmente o
storicamente presenti nel territorio del Parco, per finalità di reintroduzione,
ripopolamento, ricerca scientifica e, in generale, per finalità connesse alla
conservazione e alla gestione faunistica.
2. L’area faunistica può altresì ospitare entità faunistiche in pericolo di
estinzione non presenti attualmente nel territorio del Parco e in cui non ne
sia accertata la presenza in tempi storici, per esigenze direttamente legate
alla loro conservazione.

3. Nel territorio del Parco le aree faunistiche possono essere realizzate su
autorizzazione del Parco per le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2, in
coerenza con la programmazione generale del Parco.

4. La gestione delle aree faunistiche viene effettuata con il coordinamento
tecnico-scientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione
generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco.

5. All'interno delle aree faunistiche possono essere svolte, compatibilmente
con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, attività turistiche,
ricreative, di formazione e di educazione ambientale.

Art. 4. Centri di recupero
1. E’ definito centro di recupero qualsiasi struttura in cui vengono ricoverati
esemplari di animali selvatici rinvenuti feriti nel territorio del Parco o nelle
aree limitrofe, per finalità di recupero sanitario, riabilitazione alla vita
selvatica e reimmissione nel proprio ambiente naturale.

2. Nel territorio del Parco i centri di recupero possono essere realizzati,
previa autorizzazione del Parco, esclusivamente per le finalità di cui al
precedente comma, in coerenza con la programmazione generale del
Parco.

3. Ogni centro di recupero deve essere adeguatamente specializzato alla
riabilitazione di almeno una categoria tassonomica di animali vertebrati di
livello non inferiore all’ordine.

4. La gestione dei centri di recupero viene effettuata con il coordinamento
tecnico-scientifico del Parco in coerenza con la sua programmazione
generale ovvero con specifici programmi di gestione approvati dal Parco.

5. Nei centri di recupero possono essere ricoverati prioritariamente animali
selvatici che hanno subito danni fisici ritenuti non guaribili spontaneamente
e che sono stati ritrovati nel territorio del Parco o nelle aree limitrofe, con
ulteriore preferenza per quelli inclusi negli allegati della direttiva Habitat
(92/43/CEE) e della direttiva Uccelli (79/409/CEE).

6. All’interno dei centri di recupero possono essere svolte, compatibilmente
con le esigenze di gestione delle specie faunistiche, le attività di ricerca
scientifica, di formazione e di educazione ambientale.

Art. 5. Altre strutture faunistiche
1. Altre strutture faunistiche quali impianti ittiogenici, acquari, terrari, voliere
e ricoveri temporanei sono assimilate, qualora destinati alle entità
faunistiche e alle finalità di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 3, alle aree
faunistiche ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

Art. 6. Sanzioni
1. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell’art. 30 della L. 394/91.

Art. 7. Deroghe
1. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere stabilite dalla
Giunta esecutiva del Parco su proposta motivata del Direttore, previo parere
favorevole dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi Veterinari delle ASL ovvero di
altro Ente competente in materia.

Art. 8. Norme transitorie
1. Salvo il rispetto delle norme vigenti, è autorizzata la detenzione di
esemplari vivi di animali appartenenti a specie o genotipi selvatici di cui agli
allegati A e B in atto al momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento purché tale detenzione non costituisca un potenziale rischio ai
fini della conservazione degli equilibri naturali del Parco.

2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la
detenzione di cui al precedente comma deve essere comunicata al CTA del
CFS che provvederà a darne notizia al Parco.
3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le strutture
faunistiche di cui agli articoli 3, 4, e 5 preesistenti devono adeguare la
gestione alle norme in esso contenute.
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